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Documento


136494
IDG810900027
81.09.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pavan luigi
la psicoterapia, gli psicologi ed i medici
Riv. it. med. leg., an. 1 (1979), fasc. 4, pag. 399-403
d544; d9691
il laureato in psicologia puo' avere, nella sua pratica professionale, come pure il laureato in medicina, anche delle componenti genericamente psicoterapiche che pero' non sono da confondersi e identificarsi con una specifica attivita' specialistica psicoterapica: questa deve essere acquisita tramite una preparazione post-laurea, come peraltro dovrebbe avvenire anche per il medico. pure francesco introna, nel suo intervento di "risposta", condivide le osservazioni di pavan, ribadendo che la psicoterapia deve essere riservata a specialisti (medici o psicologi) e non puo' essere aperta a chiunque sia iscritto all' istituendo ordine degli psicologi.
art. 32 cost. l. 24 maggio 1967, n. 396 l. 18 aprile 1975, n. 148 l. 23 dicembre 1978, n. 833
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