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136784
IDG810900052
81.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellegrino antonio
sulla certezza della provenienza delittuosa delle cose o del denaro oggetto di ricettazione
nota a trib. roma 25 gennaio 1980
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 870-872
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51916
nel concetto di "ricettazione" (art. 648 c.p.) e' implicito che venga provata la commissione di un illecito penale, da cui derivino le cose oggetto di ricettazione. il ricettatore dovra' inoltre avere conoscenza della provenienza delittuosa delle cose, pur non estesa alle circostanze precise del reato principale. il giudice per giungere a una condanna dovra' acquisire questi dati con certezza. cenni sulla possibile eventuale formula assolutoria, in mancanza di tale obbiettiva sicurezza, concludono la nota.
art. 648 c.p. art. 479 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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