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136787
IDG810900055
81.09.00055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barbalinardo gustavo
l' amnistia in appello: questioni vecchie e nuove
nota a trib. oristano 17 gennaio 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 906-912
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d634; d60414; d50411
chi intende l' amnistia un istituto di carattere eminentemente processuale, conclude che, ove sia intervenuta amnistia e dagli atti non risulti evidente l' assolutoria, si deve dichiarare senz' altro l' improcedibilita' per intervenuta amnistia. per altri, con cui l' a. concorda, l' amnistia e' istituto con caratteri anche sostanziali, per cui l' estinzione del reato si puo' pronunciare solo in quanto si accerti che vi e' il reato stesso. l' intervento della causa estintiva del reato non deve risolversi in un peggioramento della situazione dell' imputato. anche una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove e' piu' favorevole che una pronuncia per intervenuta amnistia, e, anche se non richiesta in appello, non sarebbe viziata da ultra petizione. cenni sull' art. 12 comma 1 l. 405 del 1978.
art. 152 c.p.p. art. 592 c.p.p. d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413 art. 12 l. 3 agosto 1978, n. 405
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