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136797
IDG810900066
81.09.00066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzacuva nicola
reato politico e divieto di estradizione del cittadino nella costituzione
Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 2, pag. 229-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5003; d5004; d864; d0402; d867
premesso che i risultati dell' indagine sono riferibili indistintamente all' estradizione dello straniero e del cittadino, la costituzione non differenziando il trattamento per diversa nazionalita'; che l' art. 26 cost. si riferisce solo all' estradizione passiva, e che il possesso della cittadinanza da parte dell' autore del reato va riguardato al momento della consegna dell' estradando, l' a. accentra la sua attenzione sull' individuazione della categoria dei reati politici analizzando le varie teorie proposte dalla dottrina, particolarmente soffermandosi sulla nozione "costituzionale" di reato politico sostenuta dal quadri. l' approfondimento del rapporto costituzione-diritto penale induce a ritenere che solo la lesione di un bene costituzionalmente rilevante legittima la sanzione penale, dal che anche la necessita' di desumere in via autonoma e direttamente dai principi costituzionali il novero dei delitti ricompresi, in ragione della loro politicita', nel divieto assoluto di estradizione. ne' tale ampia nozione contrasterebbe col principio di tassativita', la genericita' essendo carattere comune delle norme piu' intrinsecamente penali della costituzione (per tutte, l' art. 90 cost.), mentre la certezza viene garantita allorche' sia descritta in termini tassativi innanzitutto la fattispecie che prevede il reato a cui viene, poi, attribuita la qualifica di "politico", tale successivo accertamento non incidendo sulla vicenda costitutiva, ma sulla concreta perseguibilita'. una piu' precisa delimitazione dell' ambito della reita' politica puo' avvenire proprio attraverso la puntuale indicazione in negativo del tipo di delitti cui va negato l' attributo di "politici" come confermato sia dalla legge costituzionale 1/1967 in tema di genocidio, sia dalla convenzione europea per la repressione del terrorismo 21 gennaio 1977.
art. 8 c.p. art. 10 cost. art. 26 cost. art. 27 cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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