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| IDG810900072 | |
| 81.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| delogu tullio
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| l' immunita' penale dei consiglieri regionali
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| relazione al convegno su "la responsabilita' degli amministratori
locali" organizzato dal consiglio regionale dell' abruzzo, l' aquila,
15-16 febbraio 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 621-663
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d03111; d03112; d021120; d50161
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| immunita' sostanziale e immunita' processuale corrispondono a 2
istituti per natura e contenuti sostanzialmente diversi. escluso che
le immunita' sostanziali abbiano natura giuridica di causa di
esclusione da pena l' a., individuato il fondamento nella sussistenza
di un conflitto di interessi nel quale l' ordinamento dichiara
prevalente quello gerito dalla funzione che il soggetto impersona,
data l' eadem ratio deduce che la immunita' si concreta in una causa
di giustificazione, motivata dalla dichiarata prevalenza di un
interesse rispetto ad altro interesse, col primo confliggente. come
causa di esclusione dell' antigiuridicita' del fatto commesso dall'
immune nell' esercizio della sua funzione, il fatto non e'
semplicemente un fatto "non punibile", ma fatto "lecito" sin dall'
origine, il che spiega come e perche' tale fatto non divenga punibile
neppure quando il suo autore perda l' investitura della funzione, e
come la formula assolutoria sara' quella "il fatto non costituisce
reato". l' immunita' funzionale di cui all' art. 122 cost., per le
opinioni o i voti emessi dai consiglieri regionali, si estende alle
medesime attivita' da essi poste in essere in veste di membri delle
giunte regionali nell' esercizio di tale loro funzione e sempreche'
trattasi di attivita' qualificabile come atto di esercizio di
funzione. qualora invece l' atto posto in essere costituisce abuso di
funzione -fattispecie certo configurabile, ex art. 126 comma 1 cost.-
esso non puo' essere giustificato e sara' quindi punibile. in
definitiva, l' attivita' svolta dai consiglieri regionali in seno
alla giunta della quale siano membri gode dello stesso trattamento
applicabile alle loro attivita' consiliari; conseguentemente sara'
non punibile se riassumibile nei confini dell' art. 51 c.p., e
punibile se da tali limiti esce. non esistendo per i consiglieri
regionali l' immunita' processuale, l' azione penale contro di essi
sara' liberamente esperibile.
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| art. 122 comma 4 cost.
art. 51 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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