Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


136800
IDG810900072
81.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
delogu tullio
l' immunita' penale dei consiglieri regionali
relazione al convegno su "la responsabilita' degli amministratori locali" organizzato dal consiglio regionale dell' abruzzo, l' aquila, 15-16 febbraio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 621-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03111; d03112; d021120; d50161
immunita' sostanziale e immunita' processuale corrispondono a 2 istituti per natura e contenuti sostanzialmente diversi. escluso che le immunita' sostanziali abbiano natura giuridica di causa di esclusione da pena l' a., individuato il fondamento nella sussistenza di un conflitto di interessi nel quale l' ordinamento dichiara prevalente quello gerito dalla funzione che il soggetto impersona, data l' eadem ratio deduce che la immunita' si concreta in una causa di giustificazione, motivata dalla dichiarata prevalenza di un interesse rispetto ad altro interesse, col primo confliggente. come causa di esclusione dell' antigiuridicita' del fatto commesso dall' immune nell' esercizio della sua funzione, il fatto non e' semplicemente un fatto "non punibile", ma fatto "lecito" sin dall' origine, il che spiega come e perche' tale fatto non divenga punibile neppure quando il suo autore perda l' investitura della funzione, e come la formula assolutoria sara' quella "il fatto non costituisce reato". l' immunita' funzionale di cui all' art. 122 cost., per le opinioni o i voti emessi dai consiglieri regionali, si estende alle medesime attivita' da essi poste in essere in veste di membri delle giunte regionali nell' esercizio di tale loro funzione e sempreche' trattasi di attivita' qualificabile come atto di esercizio di funzione. qualora invece l' atto posto in essere costituisce abuso di funzione -fattispecie certo configurabile, ex art. 126 comma 1 cost.- esso non puo' essere giustificato e sara' quindi punibile. in definitiva, l' attivita' svolta dai consiglieri regionali in seno alla giunta della quale siano membri gode dello stesso trattamento applicabile alle loro attivita' consiliari; conseguentemente sara' non punibile se riassumibile nei confini dell' art. 51 c.p., e punibile se da tali limiti esce. non esistendo per i consiglieri regionali l' immunita' processuale, l' azione penale contro di essi sara' liberamente esperibile.
art. 122 comma 4 cost. art. 51 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati