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| IDG810900075 | |
| 81.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| benincasa maura
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| liceita' e fondamento dell' attivita' medico-chirurgica a scopo
terapeutico
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 713-742
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0411; d50160; d50161; d96910
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| colto il fondamento etico-politico dell' attivita' medico-chirurgica
nell' art. 32 cost., delineante anche alcuni invalicabili limiti
esterni (l' inammissibilita' di un trattamento sanitario obbligatorio
senza una legge su cui fondarlo e di ogni trattamento, anche
liberamente accettato, contrario alla dignita' della persona), l' a.
individua il fondamento tecnico-formale, criticate le teorie che si
riferiscono alle scriminanti, nell' esercizio di un diritto, che si
carica della connotazione della doverosita' in talune circostanze.
tale esercizio l' a. sottopone a rigorosi limiti esterni: il consenso
- nella forma anche solo di consenso improprio e cioe' di mancanza di
dissenso o esclusione di dissenso implicito onde, fermo il diritto
del paziente alla informazione, potra' parlarsi di trattamento
arbitrario solo quando praticato contro la volonta' del paziente-, il
rispetto della dignita', l' adozione delle cautele consigliate dalle
regole dell' arte medica per circoscrivere il rischio di danni,
quest' ultimo limite tacito all' autorizzazione all' esercizio dell'
attivita' pericolosa e fondantesi sul concetto finalistico di
attivita' medico-chirurgica. gli eventi negativi sono dall' a. visti
come fortuito o come illeciti eventualmente anche penali a seconda
che siano correlabili o meno alla mancata adozione di cautele. nel
secondo caso si pongono come conseguenze non volute di atti illeciti.
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| art. 50 c.p.
art. 51 c.p.
art. 32 cost.
art. 5 c.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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