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136803
IDG810900075
81.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
benincasa maura
liceita' e fondamento dell' attivita' medico-chirurgica a scopo terapeutico
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 713-742
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0411; d50160; d50161; d96910
colto il fondamento etico-politico dell' attivita' medico-chirurgica nell' art. 32 cost., delineante anche alcuni invalicabili limiti esterni (l' inammissibilita' di un trattamento sanitario obbligatorio senza una legge su cui fondarlo e di ogni trattamento, anche liberamente accettato, contrario alla dignita' della persona), l' a. individua il fondamento tecnico-formale, criticate le teorie che si riferiscono alle scriminanti, nell' esercizio di un diritto, che si carica della connotazione della doverosita' in talune circostanze. tale esercizio l' a. sottopone a rigorosi limiti esterni: il consenso - nella forma anche solo di consenso improprio e cioe' di mancanza di dissenso o esclusione di dissenso implicito onde, fermo il diritto del paziente alla informazione, potra' parlarsi di trattamento arbitrario solo quando praticato contro la volonta' del paziente-, il rispetto della dignita', l' adozione delle cautele consigliate dalle regole dell' arte medica per circoscrivere il rischio di danni, quest' ultimo limite tacito all' autorizzazione all' esercizio dell' attivita' pericolosa e fondantesi sul concetto finalistico di attivita' medico-chirurgica. gli eventi negativi sono dall' a. visti come fortuito o come illeciti eventualmente anche penali a seconda che siano correlabili o meno alla mancata adozione di cautele. nel secondo caso si pongono come conseguenze non volute di atti illeciti.
art. 50 c.p. art. 51 c.p. art. 32 cost. art. 5 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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