Banche dati professionali (ex 3270)
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Documento


136804
IDG810900077
81.09.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paltrinieri vincenzo
riflessioni in tema di segreto bancario. a proposito di un recente intervento normativo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 762-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6144; d61462; d18124
la recente sostituzione dell' ultimo comma dell' art. 340 c.p.p. ha congegnato un ulteriore disconoscimento normativo del principio di assoluta riserva giurisdizionale che originariamente presidiava l' accesso alla informazione bancaria. premesso che, pur generalmente riconosciuto, il segreto bancario non e' principio codificato, e che anzi dovrebbe essere ridimensionato, onde annientarne l' effetto paralizzante nel processo penale, l' a. si sofferma sui limiti e le condizioni di operativita' dell' art. 340, anche alla luce del progetto preliminare del nuovo codice di rito. il banchiere e' custode dell' interesse legittimo della clientela a che le attivita' istruttorie presso l' istituto di credito abbiano luogo in conformita' alle disposizioni di cui all' art. 340; vieppiu' nei confronti della clientela riveste la posizione del mandatario, da esercitare con la diligenza del bonus pater familiae: indi sara' preliminarmente tenuto a verificare i requisiti di legittimita' della richiesta, senza sindacarne il merito, rimanendo nel di lui potere discrezionale aderirvi o meno. un rifiuto giustificato sfugge alla sanzione penale, avendo il legislatore inteso comminare solo la sanzione della apprensione in via coattiva dei dati che interessano l' organo giudicante, tramite l' utilizzo degli strumenti istruttori previsti dal comma 2 art. 340. la natura fiduciaria del contratto bancario impone, ex art. 1710 comma 2 c.c., alla banca di avvertire il cliente relativamente all' avvenuta evasione di notizie. l' a. auspica che l' interpretazione data, riconoscente all' autorita' giudiziaria la facolta' di richiedere atti, documenti e informazioni alla banca, fondata sull' assunto che si tratta di attivita' da ricomprendersi nei poteri di coercizione reale contemplati nel 340, onde non perpetuare incertezze, trovi il conforto della codificazione, cosi' come gia' prevede l' art. 5 d.l. 31 del 1976.
art. 340 c.p.p. art. 1 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 5 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 14 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 1710 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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