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136806
IDG810900082
81.09.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
monaco antonio
il concetto di utilita' e la prestazione sessuale
nota a cass. sez. i pen. 30 ottobre 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 923-925
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51111
la annotata sentenza, ritenendo il concetto di "utilita'" di cui all' art. 317 c.p. comprensivo di qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, non escluse quindi le prestazioni di carattere sessuale, fa rivivere un orientamento ormai da tempo giustamente abbandonato. ragioni logico-sistematiche inducono l' a. ad aderire alla opinione contraria, per la quale il concetto di utilita' ha un significato strettamente economico-patrimoniale. invero, il termine "utilita'" si rinviene anche in altre disposizioni di legge (in particolare negli artt. 246, 275, 316, 318, 319, 346, 382, 401, 645 c.p.), nelle quali si e' indubbiamente attribuito al concetto di utilita' un valore strettamente economico-patrimoniale. dal momento che non e' immaginabile che il legislatore, sempre estremamente preciso nell' uso dei vari termini, abbia voluto attribuire alla stessa espressione significati diversi, e' necessario affermare che anche l' utilita' prevista dall' art. 317 deve essere caratterizzata dall' elemento economico e, pertanto, in essa non possono essere ricomprese le prestazioni sessuali.
art. 317 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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