| la annotata sentenza, ritenendo il concetto di "utilita'" di cui all'
art. 317 c.p. comprensivo di qualsiasi vantaggio materiale o morale,
patrimoniale o non patrimoniale, non escluse quindi le prestazioni di
carattere sessuale, fa rivivere un orientamento ormai da tempo
giustamente abbandonato. ragioni logico-sistematiche inducono l' a.
ad aderire alla opinione contraria, per la quale il concetto di
utilita' ha un significato strettamente economico-patrimoniale.
invero, il termine "utilita'" si rinviene anche in altre disposizioni
di legge (in particolare negli artt. 246, 275, 316, 318, 319, 346,
382, 401, 645 c.p.), nelle quali si e' indubbiamente attribuito al
concetto di utilita' un valore strettamente economico-patrimoniale.
dal momento che non e' immaginabile che il legislatore, sempre
estremamente preciso nell' uso dei vari termini, abbia voluto
attribuire alla stessa espressione significati diversi, e' necessario
affermare che anche l' utilita' prevista dall' art. 317 deve essere
caratterizzata dall' elemento economico e, pertanto, in essa non
possono essere ricomprese le prestazioni sessuali.
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