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136807
IDG810900083
81.09.00083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kostoris roberto e.
sostituti del difensore di fiducia e legge professionale
nota a cass. sez. iii pen. 1 febbraio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 926-935
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d603540
nell' affermare che la nomina di un sostituto del difensore di fiducia, per ritenersi valida, puo' essere fatta solo dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale d' udienza o con atto scritto e in questa ultima ipotesi solo nel rispetto delle formalita' previste dalla c.d. legge forense, la sentenza, precisando la forme da osservarsi per una valida investitura, sembra accogliere da un lato l' uso invalso nella prassi di nominare il sostituto con semplice dichiarazione orale del difensore, ma dall' altro recupera per la nomina scritta la rigida procedura formalistica dell' art. 9 r.d.l. 1578/1933 ormai da tempo desueta e sostituita nella pratica da una nomina scritta senza formalita' contenuta in una lettera inviata al presidente della corte o del tribunale. la non equivalenza degli artt. 127 c.p.p. e 9 commi 1 e 3 legge forense induce a ritenere che sostituti possono essere nominati tanto gli avvocati che i procuratori legali, che la nomina degli avvocati non e' condizionata alla iscrizione "nell' albo locale", che anche per i procuratori tale limite deve ritenersi caducato, purche' nello stesso distretto di corte d' appello, che, ex art. 127, anche i procuratori legali possono, nella veste di sostituti, esercitare il patrocinio avanti le corti d' appello, di assise e assise d' appello. il difensore di fiducia, se puo' essere sostituito in udienza, non per questo cessa di rimanere il destinatario di ogni comunicazione di atti processuali, secondo le norme ordinarie.
art. 127 c.p.p. art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 431 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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