| nell' affermare che la nomina di un sostituto del difensore di
fiducia, per ritenersi valida, puo' essere fatta solo dal difensore
medesimo con dichiarazione inserita nel verbale d' udienza o con atto
scritto e in questa ultima ipotesi solo nel rispetto delle formalita'
previste dalla c.d. legge forense, la sentenza, precisando la forme
da osservarsi per una valida investitura, sembra accogliere da un
lato l' uso invalso nella prassi di nominare il sostituto con
semplice dichiarazione orale del difensore, ma dall' altro recupera
per la nomina scritta la rigida procedura formalistica dell' art. 9
r.d.l. 1578/1933 ormai da tempo desueta e sostituita nella pratica da
una nomina scritta senza formalita' contenuta in una lettera inviata
al presidente della corte o del tribunale. la non equivalenza degli
artt. 127 c.p.p. e 9 commi 1 e 3 legge forense induce a ritenere che
sostituti possono essere nominati tanto gli avvocati che i
procuratori legali, che la nomina degli avvocati non e' condizionata
alla iscrizione "nell' albo locale", che anche per i procuratori tale
limite deve ritenersi caducato, purche' nello stesso distretto di
corte d' appello, che, ex art. 127, anche i procuratori legali
possono, nella veste di sostituti, esercitare il patrocinio avanti le
corti d' appello, di assise e assise d' appello. il difensore di
fiducia, se puo' essere sostituito in udienza, non per questo cessa
di rimanere il destinatario di ogni comunicazione di atti
processuali, secondo le norme ordinarie.
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