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136808
IDG810900090
81.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvini guido
"spazio giudiziario europeo" e delitto politico
nota a cour d' appel de paris chambre d' accusation 17 ottobre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 992-1006
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d652; d95115; d5004
nell' ordinamento francese il giudizio di estradizione verte non sul fatto ma sul mero diritto, onde il giudice puo' ritenere per acquisita la materialita' dei fatti e la verosimiglianza delle accuse. i giudici francesi nella sentenza piperno nel ritenere l' esistenza di gravi indizi per il sequestro e l' assassinio dell' on. moro - reati per cui hanno concesso l' estradizione-, hanno bensi' rispettato l' elenco tassativo ex art. 2 conv. italo-francese 12 maggio 1870, ma non il divieto di estradizione per delitti politici di cui all' art. 3 conv. citata e all' art. 5 comma 1 loi 10 marzo 1927 sulla estradizione degli stranieri, nessun dubbio essendo consentito sulla natura politica di tali delitti, per l' ammissione della stessa chambre, delitti ricompresi in quelli ex art. 698 codice procedura penale francese, di competenza della corte di sicurezza dello stato. per superare l' empasse le chambres hanno ritenuto applicabile il secondo comma dell' art. 5 l. del 1927, consentente l' estradizione, per reati, anche commessi in contesto politico, che si presentino come atti di barbarie odiosa o di vandalismo proibiti dalla legge di guerra. i delitti di cui si trattava sono certamente "crimini odiosi", ma sembra difficile sostenere la sussistenza degli ulteriori presupposti dell' art. 5 comma 2: la sussistenza di uno stato di guerra civile, e la sua conclusione. invero, la decisione altro non rappresenta se non l' applicazione anticipata e de facto della convenzione europea per la repressione del terrorismo, depoliticizzante ai fini dell' estradizione numerosissimi reati -anzi praticamente cancellante la stessa nozione di reato politico, eccetto che per alcuni delitti di stampa-. e' comunque inaccettabile -critiche alla convenzione a parte-, che questa influenzi le decisioni dell' autorita' giudiziaria prima ancora di divenire parte dell' ordinamento positivo.
conv. italia-francia 12 maggio 1870 (estradizione) loi 10 marzo 1927 (francia) art. 698 code procedure penale (francia) art. 667 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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