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| IDG810900108 | |
| 81.09.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gaito alfredo
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| conversione del dibattimento in istruzione formale nei giudizi
direttissimi previsti da leggi speciali
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| nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 193-196
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6253
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| l' art. 21 comma 3 l. 47 del 1948, laddove dispone che per i reati
commessi a mezzo stampa si proceda col rito direttissimo, implica un
completo rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 502-504 c.p.p.
con la sola eccezione per le norme "strutturalmente incompatibili con
la legge speciale". problema specifico e' vedere se sia applicabile
l' art. 504 comma 1 c.p.p.: la risposta, anche alla luce della
giurisprudenza piu' recente, pare debba essere positiva poiche' l'
obbligatorieta' del rito direttissimo concerne solo le condizioni di
introduzione dello stesso e non la sua prosecuzione. l' opinione
contraria trae spunto dal fatto che la legge sulla stampa prescrive
il rito direttissimo con riguardo alla natura dei reati per cui
davanti ad essi ci si trova di fronte ad una integrale devoluzione
dei poteri istruttori al giudice dibattimentale sicche' ogni
declinatoria di costui a favore di giudici diversi sarebbe nulla
poiche' contraria alle norme d'ordine pubblico che regolano la
competenza funzionale. per uscire dell' impasse, l' a. auspica un
intervento delle sezioni unite.
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| art. 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47
art. 504 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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