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Stampa giuridica

Documento


136820
IDG810900108
81.09.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
conversione del dibattimento in istruzione formale nei giudizi direttissimi previsti da leggi speciali
nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 193-196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6253
l' art. 21 comma 3 l. 47 del 1948, laddove dispone che per i reati commessi a mezzo stampa si proceda col rito direttissimo, implica un completo rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 502-504 c.p.p. con la sola eccezione per le norme "strutturalmente incompatibili con la legge speciale". problema specifico e' vedere se sia applicabile l' art. 504 comma 1 c.p.p.: la risposta, anche alla luce della giurisprudenza piu' recente, pare debba essere positiva poiche' l' obbligatorieta' del rito direttissimo concerne solo le condizioni di introduzione dello stesso e non la sua prosecuzione. l' opinione contraria trae spunto dal fatto che la legge sulla stampa prescrive il rito direttissimo con riguardo alla natura dei reati per cui davanti ad essi ci si trova di fronte ad una integrale devoluzione dei poteri istruttori al giudice dibattimentale sicche' ogni declinatoria di costui a favore di giudici diversi sarebbe nulla poiche' contraria alle norme d'ordine pubblico che regolano la competenza funzionale. per uscire dell' impasse, l' a. auspica un intervento delle sezioni unite.
art. 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47 art. 504 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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