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136822
IDG810900110
81.09.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
venditti rodolfo
vicenda kappler e discrezionalita' della liberazione condizionale
nota a trib. supr. mil. 15 dicembre 1976 ord. trib. mil. roma 13 novembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 237-240
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424; d5504
l' a. si chiede se allorquando ricorrano le condizioni previste dalla legge per la concessione della liberazione condizionale (espiazione di una certa parte della pena, adempimento delle obbligazioni civili o dimostrata impossibilita' di adempierle, comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento), il giudice sia obbligato a concedere il beneficio oppure semplicemente facoltizzato. l' a. ritiene la seconda soluzione piu' rispettosa del dettato normativo che usa il termine "puo'" e non "deve", a nulla servendo obiettare che tale tesi si basa su una formulazione normativa strutturata in funzione della competenza del ministro, e che il passaggio della competenza dal ministro al giudice comporta l' eliminazione di quel margine di discrezionalita' amministrativa legato alle esigenze di valutazione politica propria dell' organo. sono infatti obiezioni prive di fondamento poiche' l' art. 176 c.p. non indica la competenza del ministro; la l. 6 del 1975, che ha attuato la giurisdizionalizzazione della liberazione condizionale, ha lasciato intatta la formulazione del 176; l' art. 4 legge citata ribadisce, ad una attenta lettura, la discrezionalita' del magistrato; ed infine possono esistere motivi di opportunita' atti a sconsigliare la concessione del beneficio quali, ad esempio, un rifiuto sociale ad una liberazione fortemente anticipata di persone condannate per fatti particolarmente spietati.
art. 176 c.p. l. 12 febbraio 1975, n. 6
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