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| IDG810900110 | |
| 81.09.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| venditti rodolfo
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| vicenda kappler e discrezionalita' della liberazione condizionale
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| nota a trib. supr. mil. 15 dicembre 1976
ord. trib. mil. roma 13 novembre 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 237-240
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50424; d5504
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| l' a. si chiede se allorquando ricorrano le condizioni previste dalla
legge per la concessione della liberazione condizionale (espiazione
di una certa parte della pena, adempimento delle obbligazioni civili
o dimostrata impossibilita' di adempierle, comportamento tale da far
ritenere sicuro il ravvedimento), il giudice sia obbligato a
concedere il beneficio oppure semplicemente facoltizzato. l' a.
ritiene la seconda soluzione piu' rispettosa del dettato normativo
che usa il termine "puo'" e non "deve", a nulla servendo obiettare
che tale tesi si basa su una formulazione normativa strutturata in
funzione della competenza del ministro, e che il passaggio della
competenza dal ministro al giudice comporta l' eliminazione di quel
margine di discrezionalita' amministrativa legato alle esigenze di
valutazione politica propria dell' organo. sono infatti obiezioni
prive di fondamento poiche' l' art. 176 c.p. non indica la competenza
del ministro; la l. 6 del 1975, che ha attuato la
giurisdizionalizzazione della liberazione condizionale, ha lasciato
intatta la formulazione del 176; l' art. 4 legge citata ribadisce, ad
una attenta lettura, la discrezionalita' del magistrato; ed infine
possono esistere motivi di opportunita' atti a sconsigliare la
concessione del beneficio quali, ad esempio, un rifiuto sociale ad
una liberazione fortemente anticipata di persone condannate per fatti
particolarmente spietati.
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| art. 176 c.p.
l. 12 febbraio 1975, n. 6
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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