| nel passaggio dal documento di carta al documento elettronico alcune
nozioni giuridiche devono essere modificate: una di esse e' il titolo
valore. la nozione di titolo valore esige l' esistenza e la presenza
di un documento che finora e' stato di carta; alcuni sistemi di
trasferimento elettronico dei fondi e una crescente esperienza
bancaria indicano pero' che il documento di carta non e' affatto
indispensabile ne' per stabilire ne' per provare un determinato
rapporto giuridico. esempi concreti di cio' che avviene nei titoli
valore per l' influenza dell' automazione bancaria sono costituiti
dalla "lettre de change-releve'" (lcr) in francia, dai sistemi
impiegati in spagna per trattare automaticamente certi titoli valore
sopprimendo il documento fisico e dalle procedure di trasferimento
dei fondi adottate in belgio. sulla base delle esperienze in atto in
vari paesi l' a. rileva quindi che e' ormai sempre piu' chiara la
possibilita' di emettere titoli valore su documenti diversi da quelli
di carta, con la conseguenza che si va ormai elaborando un nuovo
concetto di legittimazione o giustificazione dei diritti scaturenti
dai titoli valore; parallelamente si va manifestando un ritorno all'
uso di documenti al portatore data la nuova sicurezza che ad essi
conferisce l' automazione. l' impatto dell' automazione determina
anche la necessita' di ridefinire alcuni aspetti della prova dell'
attivita' bancaria soprattutto per quanto riguarda l' obbligo di
tenere e conservare i "documenti di commercio" e di ampliare la
facolta' della banca di far fede pubblica circa gli atti e i
documenti inerenti ai suoi compiti. nell' ultima parte dell' articolo
e' affrontato il problema della sicurezza (intesa come segretezza)
dell' informazione bancaria in connessione con l' impiego dell'
elaboratore elettronico: la banca dovrebbe rispettare il segreto
delle informazioni che tratta non solo in base a un suo preciso
dovere professionale tradizionalmente riconosciuto e tutelato, ma
anche in osservanza del diritto alla riservatezza dei cittadini.
secondo l' a., pero', tale diritto alla riservatezza, in quanto si
concreta in un "dovere generale di astensione" e ha un contenuto
precisabile solo in relazione a un dato contesto socio-politico, non
si presterebbe a definizioni soddisfacenti. una caratteristica
generale delle leggi che proteggono il diritto alla riservatezza e'
quella di regolamentare nei particolari le banche dei dati contenenti
informazioni personali. dal momento che le banche trattano un tipo d'
informazione personale particolarmente delicato, l' a. ritiene che
sia per esse di grande rilevanza conoscere - oltre che i principi
contenuti nella relazione del ministero degli stati uniti d' america
per la sanita', pubblica istruzione e assistenza sociale e nella
risoluzione sul diritto alla riservatezza del comitato dei ministri
del consiglio d' europa - le leggi sui dati finora emanati in svezia,
negli stati uniti e in germania. di tali leggi l' a. analizza la
struttura, le caratteristiche generali e i principi comuni,
delineando anche gli aspetti amministrativi della disciplina
prevista, nonche' i reati configurati e le sanzioni poste a tutela
del diritto alla riservatezza.
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