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136894
IDG810600227
81.06.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carraro luigi
parentela e vocazione a succedere dei fratelli naturali
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 218-228
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3027
la questione relativa alla vocazione legittima dei fratelli naturali e' estranea a quella della famiglia naturale; con questa vocazione si tutelano solo i singoli chiamati, non l' interesse della famiglia. la corte costituzionale nella sentenza 4 luglio 1979 n. 55, attribuisce il diritto alla successione legittima tra fratelli naturali solo quando manchino membri della famiglia legittima. l' a. sostiene in contrario che la parentela in se' non e' rapporto giuridico, ma relazione di vita legislativamente qualificata dalla discendenza da uno stipite comune. inoltre la legge (artt. 74, 230 bis, 2122 c.c.) attribuisce rilievo alla parentela naturale collaterale di terzo grado, e anche nei gradi collaterali ulteriori, e quindi e' coerente al sistema il rilievo della esistenza della parentela naturale nel secondo grado collaterale, cioe' tra fratelli (naturali). analizzando poi l' art. 565 c.c. novellato, e rilevando che quando si e' voluto dare disciplina differenziata alla vocazione dei parenti naturali rispetto a quella dei parenti legittimi, lo si e' fatto si conclude dicendo che i fratelli naturali trovano negli artt. 582, 579 e 565 c.c. il titolo della possibilita' della loro vocazione.
art. 29 cost. art. 30 cost. art. 572 c.c. art. 579 c.c. art. 582 c.c. art. 417 c.c. art. 258 c.c. art. 469 c.c. art. 230 bis c.c. art. 2122 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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