| la legge francese n. 75-596 del 9 luglio 1975, contenente
disposizioni di riforma relative alla riforma della procedura civile,
ha aggiunto al titolo xx del libro iii del code napoleon un capo vi
intitolato "de la protection possessoire", costituito dagli artt.
2282 2283, colmando cosi' una vistosa lacuna del sistema legislativo
francese. il sistema francese prerivoluzionario constava di tre
azioni: 1) complainte en cas de saisine et nouvellete'; 2)
reintegrande; 3) denonciation de nouvelle oeuvre. la prima e la terza
non potevano essere esperite dal detentore, mentre la seconda si.
dopo la codificazione si tende ad unificare le due azioni (la prima e
la terza), sotto il profilo della legittimazione attiva, salvo il
tipo di fattispecie cui esse reagiscono: molestia di fatto o di
diritto per la "complainte", a cui e' legittimato il possessore ad
usucapionem; spoglio violento per la "reintegrande", esperibile dal
detentore, considerata cosi' azione possessoria solo in senso
latissimo ed improprio, avvicinata com' e' alle azioni personali ex
delicto. con la riforma del 1975 per il possessore ad usucapionem non
e' cambiato nulla, mentre il detentore e' legittimato ad esperire
tutte le azioni possessorie, e non piu' solo la "reitegrande". l' a.
rileva come da questa riforma sorgano alcune perplessita' circa il
tipo di molestia contro cui i nuovi legittimati (conduttore,
affittuario, mezzadro, sequestratario) possono reagire: si tratta di
molestie di fatto o di diritto? altro dubbio riguarda la tutela
mediante "complainte" delle servitu' urbanistiche.
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