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136898
IDG810600231
81.06.00231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guarneri attilio
una legge francese sulle azioni possessorie
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 302-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95111
la legge francese n. 75-596 del 9 luglio 1975, contenente disposizioni di riforma relative alla riforma della procedura civile, ha aggiunto al titolo xx del libro iii del code napoleon un capo vi intitolato "de la protection possessoire", costituito dagli artt. 2282 2283, colmando cosi' una vistosa lacuna del sistema legislativo francese. il sistema francese prerivoluzionario constava di tre azioni: 1) complainte en cas de saisine et nouvellete'; 2) reintegrande; 3) denonciation de nouvelle oeuvre. la prima e la terza non potevano essere esperite dal detentore, mentre la seconda si. dopo la codificazione si tende ad unificare le due azioni (la prima e la terza), sotto il profilo della legittimazione attiva, salvo il tipo di fattispecie cui esse reagiscono: molestia di fatto o di diritto per la "complainte", a cui e' legittimato il possessore ad usucapionem; spoglio violento per la "reintegrande", esperibile dal detentore, considerata cosi' azione possessoria solo in senso latissimo ed improprio, avvicinata com' e' alle azioni personali ex delicto. con la riforma del 1975 per il possessore ad usucapionem non e' cambiato nulla, mentre il detentore e' legittimato ad esperire tutte le azioni possessorie, e non piu' solo la "reitegrande". l' a. rileva come da questa riforma sorgano alcune perplessita' circa il tipo di molestia contro cui i nuovi legittimati (conduttore, affittuario, mezzadro, sequestratario) possono reagire: si tratta di molestie di fatto o di diritto? altro dubbio riguarda la tutela mediante "complainte" delle servitu' urbanistiche.
loi 9 luglio 1975, n. 75-59 6 (francia)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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