Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


136901
IDG810600234
81.06.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zambonelli sgro' alessandra
locazioni non abitative, risoluzione e termine di grazia
commento a pret. legnano 16 marzo 1979
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 186-190
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640
la sentenza annotata afferma che la facolta' del conduttore di sanare la morosita' nel pagamento dei canoni nel giudizio di sfratto, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall' art. 55 legge equo canone, e' prevista soltanto per i contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. l' a. ritiene invece applicabile la sanatoria della morosita' nel pagamento dei canoni nel giudizio di sfratto ex art. 55, anche per le locazioni non abitative, sulla base della norma di rinvio contenuta nell' art. 74. l' art. 55 si applica quindi, secondo l' a., a tutte le locazioni disciplinate dalla legge n. 392 del 1978 in via transitoria, ed alle nuove locazioni, limitatamente ai contratti relativi alle abitazioni ed alle attivita' "particolari", essendo concedibile per queste ultime il "termine di grazia". per le locazioni non abitative e libere, esclusa la sanatoria, il regime risolutorio per il mancato pagamento dei canoni, alla scadenza, comporta l' applicazione degli artt. 1453-1455 c.c.. per quello che si riferisce poi, al collegamento tra "termine di grazia" e "scarsa importanza", l' a. rileva che operano su piani diversi, pur giovando entrambi al conduttore, facendo leva il primo sull' interesse del creditore, ed il secondo su quello del debitore. concludendo, il quadro della disciplina risolutoria delle locazioni non abitative e' il seguente: i) le locazioni non abitative soggette a proroga, per quanto attiene alla risoluzione per mancato pagamento del canone e al termine di grazia, soggiacciono alla stessa disciplina delle locazioni abitative soggette a proroga; 2) per le stesse locazioni l' artt. 55 legge equo canone neutralizza la rilevanza del criterio generale della "scarsa importanza" dell' indempimento; 3) la risoluzione per inadempimento delle locazioni non abitative libere e' retta solo dall' art. 1453 c.c. non applicandosi a queste l' art. 55 legge equo canone.
art. 5 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 74 l. 27 luglio 1978 n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati