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136902
IDG810600235
81.06.00235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
trabucchi alberto
la giurisprudenza di merito insiste sulla svalutazione come danno da mora
commento a decr. trib. milano 5 giugno 1980
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 191-199
d30510; d305301
il tribunale afferma che la svalutazione rientra nel danno da mora ex art. 1224 c.c.: per questo il debitore deve pagare una somma rivalutata sulla base dei dati istat, ed in piu' gli interessi legali,: questo contrasta con il prevalente indirizzo della corte di cassazione. i punti fondamentali che giustificano l' impostazione dei giudici milanesi sono: i) si ammette la rivalutazione automatica, essendo la svalutazione un fatto notorio; 2) si utilizzano i dati istat; 3) la somma che si e' cosi' determinata puo' formare oggetto di decreto ingiuntivo; 4) sulla somma rivalutata vanno computati gli interessi legali. l' a. analizza la discordante giurisprudenza sull' argomento, e prospetta un nuovo criterio da applicare per la riparazione dei danni da mora, in base al quale se il risarcimento del danno per la mora e' previsto nella corresponsione degli interessi, quando il costo del denaro sul mercato sia venuto a superare lo standard normale del tasso legale, l' applicazione del criterio base di compenso del "costo del denaro sul mercato" dovrebbe appunto comportare un adeguamento a quel mercato, che rispecchia l' incidenza in materia dei vari fenomeni economici verificatesi durante la mora: cosi', senza toccare l' art. 1227 c.c., si incide soltanto sull' ammontare degli interessi moratori, che sono la conseguenza prevista in generale per il ritardo dal legislatore.
art. 1224 c.c. art. 1227 c.c. art. 1282 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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