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| IDG810600235 | |
| 81.06.00235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| trabucchi alberto
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| la giurisprudenza di merito insiste sulla svalutazione come danno da
mora
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| commento a decr. trib. milano 5 giugno 1980
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| Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 191-199
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| d30510; d305301
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| il tribunale afferma che la svalutazione rientra nel danno da mora ex
art. 1224 c.c.: per questo il debitore deve pagare una somma
rivalutata sulla base dei dati istat, ed in piu' gli interessi
legali,: questo contrasta con il prevalente indirizzo della corte di
cassazione. i punti fondamentali che giustificano l' impostazione dei
giudici milanesi sono: i) si ammette la rivalutazione automatica,
essendo la svalutazione un fatto notorio; 2) si utilizzano i dati
istat; 3) la somma che si e' cosi' determinata puo' formare oggetto
di decreto ingiuntivo; 4) sulla somma rivalutata vanno computati gli
interessi legali. l' a. analizza la discordante giurisprudenza sull'
argomento, e prospetta un nuovo criterio da applicare per la
riparazione dei danni da mora, in base al quale se il risarcimento
del danno per la mora e' previsto nella corresponsione degli
interessi, quando il costo del denaro sul mercato sia venuto a
superare lo standard normale del tasso legale, l' applicazione del
criterio base di compenso del "costo del denaro sul mercato" dovrebbe
appunto comportare un adeguamento a quel mercato, che rispecchia l'
incidenza in materia dei vari fenomeni economici verificatesi durante
la mora: cosi', senza toccare l' art. 1227 c.c., si incide soltanto
sull' ammontare degli interessi moratori, che sono la conseguenza
prevista in generale per il ritardo dal legislatore.
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| art. 1224 c.c.
art. 1227 c.c.
art. 1282 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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