| il saggio si muove su un duplice binario analitico. da un lato sono
notate alcune ambiguita' della legge sul diritto d' autore e l'
insufficienza, dall' altra, della legge recanti norme penali sulla
contraffazione o alterazione delle opere d' arte. sotto questo
aspetto alla domanda se, dovendo il giudice di una causa di falso
interrogare come testimone l' artista vivente, non venga a
configurarsi una posizione nella quale l' autore diventa arbitro
della decisione, si risponde negativamente. sotto il primo aspetto,
premesso che il pittore che faccia quadri diversi sullo stesso
motivo, compie attivita' di volta in volta creativa, si desume la
proteggibilita' delle repliche e la loro liceita'. con la conseguenza
che non puo' parlarsi di autoplagio o di autocontraffazione ne' di
altri illeciti penali. e' tuttavia da considerare l' aspettativa
dell' acquirente che dovrebbe essere messo a conoscenza che si tratta
di replica e non di esemplare unico. ma per cio' occorre una
disposizione di legge.
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