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136952
IDG811200197
81.12.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barbieri ezio maria
le funzioni comunali per il recupero edilizio ed urbanistico
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 1, an. 7 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 52-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d182; d1421; d18237
l' a. commenta la l. 5 agosto 1978, n. 457 relativa al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato. l' a. afferma in primo luogo che la nozione di degrado, non definita dalla legge, dovrebbe essere individuata dai comuni attraverso norme regolamentari che, lasciando scarsa discrezionalita' nel momento applicativo, garantiscano l' imparzialita' dell' azione amministrativa. una volta stabiliti i parametri di degrado il comune potra' passare alla individuazione delle zone di recupero e poi degli immobili, complessi edilizi etc, da inserire nei futuri piani di recupero. questi adempimenti, rileva l' a., se non seguiti rispettivamente dalla inclusione nel piano di recupero o nel p.p.a. o dalla formazione entro tre anni dalla adozione del piano, svolgono una funzione meramente vincolistica e non garantiscono di per se' nessuna forma di recupero. per quanto riguarda il piano di recupero, che stabilisce la disciplina concreta per il recupero attraverso la individuazione delle unita' minime di intervento, l' a. ritiene che questo debba essere approvato dal consiglio comunale, pubblicato con la prefissione di un termine per le opposizioni, e che poi debba ritornare in consiglio per le decisioni sulle opposizioni o per la presa d' atto della mancata presentazione di esse. l' a. si sofferma altresi' sulla attuazione dei piani da parte dei comuni. rispetto ai piani di recupero di iniziativa privata l' a. rileva che, se i privati hanno la facolta' iniziativa, a loro e' sottratta ogni possibilita' di scelta in ordine alla realizzazione, una volta che il piano sia stato approvato da parte del consiglio comunale. l' a. esamina infine recupero convenzionato che puo' rifarsi a tre normative: a) agli art. 7 e 8 l. 28 gennaio 1977 n. 10; b) all' art. 27 u.c. l. in esame; c) all' art. 32 u.c. l. in esame, che prevede l' intervento nei comuni con piu' di 50000 ab. e per lavori di rilevante entita'. quest' ultima norma, afferma l' a. e piu' apparente che reale. in quanto non si rintracciano ipotesi nelle quali puo' essere applicata, tranne che per gli interventi di cui all' art. 9 lett. b) l. n. 10, interventi che comunque difficilmente possono qualificarsi "di rilevante entita'". l' a. considera conclusivamente che la l. 457, in quanto ricalca strumenti giuridici gia' previsti, e in quanto prevede un procedimento di formazione del piano di recupero che non va esente da dubbi di legittimita' costituzionale, non rappresenta affatto lo strumento risolutivo dei problemi del recupero urbanistico
l. 5 agosto 1978, n. 457
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