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136954
IDG811000002
81.10.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis cenisio
la nuova disciplina delle sanzioni penali tributarie. principi cui s' informa il d.d.l. n. 1507 del 1980, che sostituisce il d.d.l. n. 1374 del 1978. risolto o "aggirato" il problema della "pregiudizialita'" ?
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 467-471
d2191; d215; d60022; d6001; d230; d219; d2171; d2174; d23156
l' a. riferisce che un recente disegno di legge sul contenzioso penale tributario ha inteso configurare in modo diverso e piu' preciso i reati in materia di imposte sui redditi e di iva al fine di consentirne l' immediata cognizione da parte del giudice penale senza il filtro dell' accertamento degli uffici finanziari o degli organi della giustizia tributaria. tale revisione delle norme penali tributarie si giustifica con l' esigenza di rendere effettiva la repressione penale dell' evasione, riportando la disciplina dell' azione penale in materia di reati tributari nell' ambito dei principi generali di diritto penale. siffatto scopo puo' essere raggiunto solo abrogando la regola della c.d. pregiudiziale tributaria che presenta il grave inconveniente di consentire l' inizio o la prosecuzione dell' azione penale solo dopo l' accertamento definitivo da parte dell' amministrazione finanziaria o degli organi della giustizia tributaria: in tal modo si disapplicano di fatto le sanzioni penali e non si fa uso di un importante strumento di intimidazione e prevenzione dell' evasione. secondo il menzionato disegno di legge i nuovi reati tributari sono stati configurati in modo che la decisione sulla loro esistenza dipenda dalla risoluzione di una controversia tributaria non di tale complessita' da dover essere decisa dal giudice speciale, ma immediatamente attribuibile alla competenza del giudice penale. verrebbero cosi' soppresse le norme che, nel presupposto della complessita' e specialita' delle fattispecie penali tributarie, subordinano l' inizio o la prosecuzione dell' azione penale alla condizione di procedibilita' del previo accertamento definitivo. accennato ai punti salienti della ricostruzione delle fattispecie penali tributarie contenuta nel disegno di legge, l' a. osserva che l' effetto piu' importante di tale ricostruzione non e' tanto l' abolizione pura e semplice della condizione di procedibilita' quanto il fatto che si perviene a tale abolizione senza rimettere al giudice penale (come in precedenti disegni di legge) accertamenti tecnici complessi, relativi alla determinazione della base imponibile, che sono di esclusiva competenza del giudice speciale tributario.
art. 21 l. 7 gennaio 1929 n. 4 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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