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| IDG811000002 | |
| 81.10.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zoppis cenisio
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| la nuova disciplina delle sanzioni penali tributarie. principi cui s'
informa il d.d.l. n. 1507 del 1980, che sostituisce il d.d.l. n. 1374
del 1978. risolto o "aggirato" il problema della "pregiudizialita'" ?
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| Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 467-471
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| d2191; d215; d60022; d6001; d230; d219; d2171; d2174; d23156
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| l' a. riferisce che un recente disegno di legge sul contenzioso
penale tributario ha inteso configurare in modo diverso e piu'
preciso i reati in materia di imposte sui redditi e di iva al fine di
consentirne l' immediata cognizione da parte del giudice penale senza
il filtro dell' accertamento degli uffici finanziari o degli organi
della giustizia tributaria. tale revisione delle norme penali
tributarie si giustifica con l' esigenza di rendere effettiva la
repressione penale dell' evasione, riportando la disciplina dell'
azione penale in materia di reati tributari nell' ambito dei principi
generali di diritto penale. siffatto scopo puo' essere raggiunto solo
abrogando la regola della c.d. pregiudiziale tributaria che presenta
il grave inconveniente di consentire l' inizio o la prosecuzione
dell' azione penale solo dopo l' accertamento definitivo da parte
dell' amministrazione finanziaria o degli organi della giustizia
tributaria: in tal modo si disapplicano di fatto le sanzioni penali e
non si fa uso di un importante strumento di intimidazione e
prevenzione dell' evasione. secondo il menzionato disegno di legge i
nuovi reati tributari sono stati configurati in modo che la decisione
sulla loro esistenza dipenda dalla risoluzione di una controversia
tributaria non di tale complessita' da dover essere decisa dal
giudice speciale, ma immediatamente attribuibile alla competenza del
giudice penale. verrebbero cosi' soppresse le norme che, nel
presupposto della complessita' e specialita' delle fattispecie penali
tributarie, subordinano l' inizio o la prosecuzione dell' azione
penale alla condizione di procedibilita' del previo accertamento
definitivo. accennato ai punti salienti della ricostruzione delle
fattispecie penali tributarie contenuta nel disegno di legge, l' a.
osserva che l' effetto piu' importante di tale ricostruzione non e'
tanto l' abolizione pura e semplice della condizione di
procedibilita' quanto il fatto che si perviene a tale abolizione
senza rimettere al giudice penale (come in precedenti disegni di
legge) accertamenti tecnici complessi, relativi alla determinazione
della base imponibile, che sono di esclusiva competenza del giudice
speciale tributario.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929 n. 4
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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