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136955
IDG811000003
81.10.00003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casaccia mario
la corte dei conti giudice naturale dei tributi
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 651-654
d202; d04411; d21710; d215; d1530; d1531; d1540
sottolineata l' attuale situazione di quasi paralisi della giustizia tributaria, l' a. ritiene di individuarne la causa prima nel problema mai adeguatamente risolto dell' esatta definizione del giudice naturale delle controversie tributarie. secondo l' a. il legislatore, ritenendo di assicurare l' autonomia ed indipendenza delle commissioni tributarie con la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali, ha operato una scelta non corretta dal punto di vista della conformita' al dettato costituzionale: la costituzione infatti riconosce la giurisdizione della corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e pertanto suggerisce l' attribuzione delle controversie tributarie a tale organo quale loro giudice naturale. secondo l' a. l' accertamento tributario rientra senza dubbio nella materia della contabilita' pubblica, trattandosi di attivita' volta ad acquisire allo stato i mezzi necessari al conseguimento dei fini istituzionali; la contabilita' pubblica, quale sistema giuridico che disciplina la gestione finanziaria anche nel momento di acquisizione delle entrate tributarie, realizza la fondamentale esigenza di garanzia per i cittadini correlata ai sacrifici finanziari ad essi coattivamente imposti. la giurisdizione della corte dei conti e' una giurisdizione di diritto obiettivo, in quanto tutela gli interessi diffusi dell' intera collettivita' e l' azione della corte viene esercitata d' ufficio, al di fuori delle iniziative dei singoli. esaminati alcuni profili dell' accertamento tributario (natura dichiarativa, funzione di stabilire in modo vincolante gli elementi del rapporto gia' tutti contenuti nell' obbligazione sorta e di consentire l' esigibilita'), l' a. osserva che le controversie tributarie coinvolgono l' interesse diffuso della collettivita' alla puntuale legittimita' dell' accertamento ed all' osservanza del principio di capacita' contributiva. per le considerazioni suesposte l' a. non condivide la proposta di legge intesa ad attribuire le controversie tributarie al tribunale amministrativo regionale- consiglio di stato in sede di giurisdizione esclusiva od al giudice ordinario, ritenendola tecnicamente e costituzionalmente scorretta. secondo l' a. l' effettiva realizzazione di un' efficace giustizia tributaria richiede l' attribuzione della cognizione giurisdizionale dei tributi alla corte dei conti, anche in considerazione della preparazione non solo giuridica, ma altresi' economico-finanziaria richiesta dalla materia tributaria.
art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 103 cost. art. 53 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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