| sottolineata l' attuale situazione di quasi paralisi della giustizia
tributaria, l' a. ritiene di individuarne la causa prima nel problema
mai adeguatamente risolto dell' esatta definizione del giudice
naturale delle controversie tributarie. secondo l' a. il legislatore,
ritenendo di assicurare l' autonomia ed indipendenza delle
commissioni tributarie con la revisione della composizione, del
funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali, ha
operato una scelta non corretta dal punto di vista della conformita'
al dettato costituzionale: la costituzione infatti riconosce la
giurisdizione della corte dei conti in materia di contabilita'
pubblica e pertanto suggerisce l' attribuzione delle controversie
tributarie a tale organo quale loro giudice naturale. secondo l' a.
l' accertamento tributario rientra senza dubbio nella materia della
contabilita' pubblica, trattandosi di attivita' volta ad acquisire
allo stato i mezzi necessari al conseguimento dei fini istituzionali;
la contabilita' pubblica, quale sistema giuridico che disciplina la
gestione finanziaria anche nel momento di acquisizione delle entrate
tributarie, realizza la fondamentale esigenza di garanzia per i
cittadini correlata ai sacrifici finanziari ad essi coattivamente
imposti. la giurisdizione della corte dei conti e' una giurisdizione
di diritto obiettivo, in quanto tutela gli interessi diffusi dell'
intera collettivita' e l' azione della corte viene esercitata d'
ufficio, al di fuori delle iniziative dei singoli. esaminati alcuni
profili dell' accertamento tributario (natura dichiarativa, funzione
di stabilire in modo vincolante gli elementi del rapporto gia' tutti
contenuti nell' obbligazione sorta e di consentire l' esigibilita'),
l' a. osserva che le controversie tributarie coinvolgono l' interesse
diffuso della collettivita' alla puntuale legittimita' dell'
accertamento ed all' osservanza del principio di capacita'
contributiva. per le considerazioni suesposte l' a. non condivide la
proposta di legge intesa ad attribuire le controversie tributarie al
tribunale amministrativo regionale- consiglio di stato in sede di
giurisdizione esclusiva od al giudice ordinario, ritenendola
tecnicamente e costituzionalmente scorretta. secondo l' a. l'
effettiva realizzazione di un' efficace giustizia tributaria richiede
l' attribuzione della cognizione giurisdizionale dei tributi alla
corte dei conti, anche in considerazione della preparazione non solo
giuridica, ma altresi' economico-finanziaria richiesta dalla materia
tributaria.
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