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136956
IDG811000004
81.10.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corrado tomaso
ancora sulla competenza delle commissioni tributarie a sospendere la riscossione e l' esecuzione delle cartelle esattoriali
nota a comm. i grado urbino sez. iii 9 febbraio 1980 n. 1
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 655-657
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d2175; d02320; d21806; d4390; d14100; d02304
l' a. condivide, conformemente all' avviso della piu' autorevole dottrina, la tesi giurisprudenziale circa la competenza delle commissioni tributarie a sospendere la riscossione e l' esecuzione delle cartelle esattoriali fino alla decisione dei ricorsi relativi all' accertamento del reddito proposti davanti ad esse. sostengono tale tesi le considerazioni che il potere di sospensione dell' efficacia di un atto e' inscindibile da quello di annullamento, che il giudice tributario e' giudice amministrativo e l' esclusione dal potere di sospensione cautelare contrasta con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 della costituzione e che nessun divieto espresso si ricava dalla normativa. secondo l' a., contrariamente a quanto sostenuto in argomento dalla corte di cassazione, il contribuente, a tutela in via d' urgenza dei suoi diritti ritenuti lesi dall' amministrazione finanziaria, ha a sua disposizione due distinti mezzi di difesa: il ricorso all' intendente di finanza e la richiesta al giudice tributario di valersi del potere cautelare di sospensione, a seconda della natura delle eccezioni. il riconoscere alle commissioni tributarie il potere di sospensione cautelare da un lato non determina un pericolo per le entrate erariali dall' altro e' un rimedio contro il danno, in taluni casi irreparabile, che potrebbe derivare al contribuente assoggettato all' esecuzione esattoriale per un debito d' imposta riconosciuto successivamente non dovuto.
art. 24 cost. art. 113 cost. art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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