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| IDG811000008 | |
| 81.10.00008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| casertano antonio
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| la regolamentazione valutaria degli investimenti italiani all' estero
e dei correlativi disinvestimenti
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| Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 9, pag. 1519-1526
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| d18120; d18121; d18124; d18116
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| l' a. osserva che nel campo delle "transazioni invisibili"
(riguardanti tutte le operazioni che producono movimenti monetari con
l' estero senza una contropartita evidente e distinte in operazioni
correnti e movimenti di capitali), a differenza di quanto avviene per
la compravendita di merci con l' estero, l' autorizzazione ad
operare, in deroga al divieto generale, e' presupposto indispensabile
non solo per dare esecuzione all' operazione, ma anche ed anzitutto
perche' si possa validamente porre in essere l' atto ed assumere le
relative obbligazioni. per una serie di transazioni invisibili
tassativamente elencate e' stata concessa un' autorizzazione di
carattere generale per cui il residente puo' liberamente porre in
essere l' atto, assumere obbligazioni ed eseguire i pagamenti, con la
rigorosa osservanza delle modalita' e dei termini fissati dalle norme
valutarie vigenti in materia; l' assunzione di obbligazioni per
causali diverse e' soggetta invece a preventiva autorizzazione
particolare del competente ministero. tra le condizioni da osservare
per gli investimenti italiani all' estero (investimenti diretti, di
portafoglio ed immobiliari) l' a. ricorda l' obbligo delle banche di
accertare preventivamente che il paese in cui si concretizza l'
investimento italiano assicuri l' esportazione dei titoli ed il
trasferimento in italia dei redditi e del capitale realizzato in sede
di disinvestimento, nonche' l' obbligo del deposito di titoli esteri.
gli investimenti all' estero (compresi i prestiti) sono soggetti alla
costituzione presso la banca d' italia di un deposito vincolato
infruttifero pari al 50% del valore dell' investimento, che viene
sbloccato all' atto del disinvestimento. l' a. tratta quindi delle
disposizioni che regolano gli investimenti diretti (investimenti
effettuati al fine di stabilire legami economici durevoli con un'
impresa), con particolare riguardo alle partecipazioni in nuove
imprese od in imprese gia' esistenti, degli acquisti da parte di
residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'
estero purche' quotati nei listini pubblicati dalle borse valori
ufficiali estere, nonche' dei disinvestimenti.
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| d.l. 6 giugno 1956 n. 476
d.m. 7 agosto 1978
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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