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136959
IDG811000008
81.10.00008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casertano antonio
la regolamentazione valutaria degli investimenti italiani all' estero e dei correlativi disinvestimenti
Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 9, pag. 1519-1526
d18120; d18121; d18124; d18116
l' a. osserva che nel campo delle "transazioni invisibili" (riguardanti tutte le operazioni che producono movimenti monetari con l' estero senza una contropartita evidente e distinte in operazioni correnti e movimenti di capitali), a differenza di quanto avviene per la compravendita di merci con l' estero, l' autorizzazione ad operare, in deroga al divieto generale, e' presupposto indispensabile non solo per dare esecuzione all' operazione, ma anche ed anzitutto perche' si possa validamente porre in essere l' atto ed assumere le relative obbligazioni. per una serie di transazioni invisibili tassativamente elencate e' stata concessa un' autorizzazione di carattere generale per cui il residente puo' liberamente porre in essere l' atto, assumere obbligazioni ed eseguire i pagamenti, con la rigorosa osservanza delle modalita' e dei termini fissati dalle norme valutarie vigenti in materia; l' assunzione di obbligazioni per causali diverse e' soggetta invece a preventiva autorizzazione particolare del competente ministero. tra le condizioni da osservare per gli investimenti italiani all' estero (investimenti diretti, di portafoglio ed immobiliari) l' a. ricorda l' obbligo delle banche di accertare preventivamente che il paese in cui si concretizza l' investimento italiano assicuri l' esportazione dei titoli ed il trasferimento in italia dei redditi e del capitale realizzato in sede di disinvestimento, nonche' l' obbligo del deposito di titoli esteri. gli investimenti all' estero (compresi i prestiti) sono soggetti alla costituzione presso la banca d' italia di un deposito vincolato infruttifero pari al 50% del valore dell' investimento, che viene sbloccato all' atto del disinvestimento. l' a. tratta quindi delle disposizioni che regolano gli investimenti diretti (investimenti effettuati al fine di stabilire legami economici durevoli con un' impresa), con particolare riguardo alle partecipazioni in nuove imprese od in imprese gia' esistenti, degli acquisti da parte di residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all' estero purche' quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere, nonche' dei disinvestimenti.
d.l. 6 giugno 1956 n. 476 d.m. 7 agosto 1978
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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