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| IDG811000009 | |
| 81.10.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di salvo eduardo
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| trattamento fiscale della famiglia
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| relazione svolta alla tavola rotonda organizzata dagli ordini dei
dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti della
provincia di latina il 30 giugno 1980
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| Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 9, pag. 1527-1533
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| d0410; d04411; d202; d30128; d23061; d23063; d23062
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| l' a. sottolinea l' importanza storica della sentenza del 1976 con
cui la corte costituzionale ha dichiarato l' incostituzionalita'
della tassazione cumulativa dei redditi familiari, che penalizzava
sul piano tributario la famiglia legittima e favoriva le famiglie di
fatto e non trovava riscontro in alcuno dei sistemi tributari di
altri paesi. l' a. passa brevemente in rassegna i sistemi perequativi
della tassazione dei redditi familiari adottati in francia,
lussemburgo, germania federale, gran bretagna, belgio, austria,
olanda e stati uniti, ponendo in evidenza sia l' irrazionalita' del
previgente sistema del cumulo senza alcun correttivo sia l' esigenza
di una disciplina idonea a risolvere i problemi di fondo del
trattamento fiscale della famiglia. il legislatore fiscale deve
tenere conto di una realta' economico-sociale in cui la famiglia va
riconosciuta come unita' economica che determina i consumi e prestare
attenzione ai problemi del carico familiare nella scelta degli
strumenti perequativi, non disconoscendo il valore anche sociale del
lavoro della donna casalinga. sottolineata la necessita' di informare
le scelte di politica fiscale in materia ai principi di cui agli
artt. 29, 30, 31, 36 e 53 della costituzione, l' a. esclude che la
funzione equilibratrice indispensabile per giungere alla perequazione
del carico secondo la composizione della famiglia possa essere
assolta dalle detrazioni d' imposta, ritenendo che si debba invece
adottare un sistema di divisione per due del reddito o della somma
dei redditi che confluiscono nella famiglia. anche in considerazione
della riforma del diritto di famiglia operata con la legge n. 151 del
1975, l' a. ritiene che non solo motivi derivanti dal rispetto dei
principi costituzionali, ma altresi' esigenze di coerenza logica dei
vari rami dell' ordinamento giuridico esigano che i coniugi
compossessori del reddito e dei beni che fanno parte della comunione
legale o volontaria vengano tassati ciascuno per la propria quota.
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| l. 13 giugno 1977 n. 114
c. cost. 15 luglio 1976 n. 179
art. 29 cost.
art. 30 cost.
art. 31 cost.
art. 36 cost.
art. 53 cost.
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 230 bis c.c.
l. 19 maggio 1975 n. 151
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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