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136960
IDG811000009
81.10.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo eduardo
trattamento fiscale della famiglia
relazione svolta alla tavola rotonda organizzata dagli ordini dei dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti della provincia di latina il 30 giugno 1980
Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 9, pag. 1527-1533
d0410; d04411; d202; d30128; d23061; d23063; d23062
l' a. sottolinea l' importanza storica della sentenza del 1976 con cui la corte costituzionale ha dichiarato l' incostituzionalita' della tassazione cumulativa dei redditi familiari, che penalizzava sul piano tributario la famiglia legittima e favoriva le famiglie di fatto e non trovava riscontro in alcuno dei sistemi tributari di altri paesi. l' a. passa brevemente in rassegna i sistemi perequativi della tassazione dei redditi familiari adottati in francia, lussemburgo, germania federale, gran bretagna, belgio, austria, olanda e stati uniti, ponendo in evidenza sia l' irrazionalita' del previgente sistema del cumulo senza alcun correttivo sia l' esigenza di una disciplina idonea a risolvere i problemi di fondo del trattamento fiscale della famiglia. il legislatore fiscale deve tenere conto di una realta' economico-sociale in cui la famiglia va riconosciuta come unita' economica che determina i consumi e prestare attenzione ai problemi del carico familiare nella scelta degli strumenti perequativi, non disconoscendo il valore anche sociale del lavoro della donna casalinga. sottolineata la necessita' di informare le scelte di politica fiscale in materia ai principi di cui agli artt. 29, 30, 31, 36 e 53 della costituzione, l' a. esclude che la funzione equilibratrice indispensabile per giungere alla perequazione del carico secondo la composizione della famiglia possa essere assolta dalle detrazioni d' imposta, ritenendo che si debba invece adottare un sistema di divisione per due del reddito o della somma dei redditi che confluiscono nella famiglia. anche in considerazione della riforma del diritto di famiglia operata con la legge n. 151 del 1975, l' a. ritiene che non solo motivi derivanti dal rispetto dei principi costituzionali, ma altresi' esigenze di coerenza logica dei vari rami dell' ordinamento giuridico esigano che i coniugi compossessori del reddito e dei beni che fanno parte della comunione legale o volontaria vengano tassati ciascuno per la propria quota.
l. 13 giugno 1977 n. 114 c. cost. 15 luglio 1976 n. 179 art. 29 cost. art. 30 cost. art. 31 cost. art. 36 cost. art. 53 cost. art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 230 bis c.c. l. 19 maggio 1975 n. 151
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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