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| IDG811000014 | |
| 81.10.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bortoluzzi giorgio
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| mobili acquistati in una vendita esattoriale
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| Nuova riv. trib., an. 36 (1980), fasc. 10, pag. 452-453
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| d21806; d21823; d200; d02320; d4382
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| l' a. riferisce che secondo parte della dottrina l' art. 52 del
decreto sulla riscossione, secondo il quale l' opposizione di terzi
prevista dall' art. 619 del codice di procedura civile deve essere
proposta prima della data fissata per il primo incanto,
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della costituzione in quanto
impedirebbe l' esercizio dell' azione di cui al citato art. 619. tale
azione e' esperibile da parte di qualunque terzo che pretenda di
avere la proprieta' od altro diritto reale sui beni assoggettati al
pignoramento, in presenza di circostanze (uso dei beni presso l'
abitazione di un contribuente moroso ed avvenuta subastazione dei
beni nell' ambito di una precedente procedura esattoriale a carico
dello stesso debitore) delle quali il terzo proprietario potrebbe
anche non essere a conoscenza dell' affidamento dei beni assoggettati
in seguito ad un pignoramento esattoriale, data la teorica
possibilita' che il terzo proprietario sia persona diversa dall'
aggiudicatario della precedente asta esattoriale . l' a. respinge
tali censure di illegittimita' osservando che il citato art. 52 e'
norma dettata a tutela e nell' interesse del fine pubblico della
riscossione e non e' pertanto ipotizzabile un suo contrasto con una
norma ordinaria. tale disposizione, esclusi dall' opposizione il
coniuge ed i parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente,
ha voluto tutelare ulteriormente i diritti del fisco contro possibili
frodi ed impedire che i mobili venduti all' asta esattoriale, pur
continuando a rimanere nella casa ed in uso al contribuente,
venissero sottratti ad ulteriore azione esecutiva per opposizione
dello stesso aggiudicatario e di successivi acquirenti. in sostanza
nel caso in cui i mobili venduti all' asta in un procedimento
esecutivo promosso dall' esattore si trovino successivamente nella
casa di abitazione ed ivi siano nuovamente pignorati la legge
presume, senza possibilita' di prova contraria, fittizia sia l'
aggiudicazione nella precedente asta sia le vendite successive.
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| art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 619 c.p.c.
art. 3 comma 1 cost.
art. 24 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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