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Documento


136965
IDG811000014
81.10.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
mobili acquistati in una vendita esattoriale
Nuova riv. trib., an. 36 (1980), fasc. 10, pag. 452-453
d21806; d21823; d200; d02320; d4382
l' a. riferisce che secondo parte della dottrina l' art. 52 del decreto sulla riscossione, secondo il quale l' opposizione di terzi prevista dall' art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della costituzione in quanto impedirebbe l' esercizio dell' azione di cui al citato art. 619. tale azione e' esperibile da parte di qualunque terzo che pretenda di avere la proprieta' od altro diritto reale sui beni assoggettati al pignoramento, in presenza di circostanze (uso dei beni presso l' abitazione di un contribuente moroso ed avvenuta subastazione dei beni nell' ambito di una precedente procedura esattoriale a carico dello stesso debitore) delle quali il terzo proprietario potrebbe anche non essere a conoscenza dell' affidamento dei beni assoggettati in seguito ad un pignoramento esattoriale, data la teorica possibilita' che il terzo proprietario sia persona diversa dall' aggiudicatario della precedente asta esattoriale . l' a. respinge tali censure di illegittimita' osservando che il citato art. 52 e' norma dettata a tutela e nell' interesse del fine pubblico della riscossione e non e' pertanto ipotizzabile un suo contrasto con una norma ordinaria. tale disposizione, esclusi dall' opposizione il coniuge ed i parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente, ha voluto tutelare ulteriormente i diritti del fisco contro possibili frodi ed impedire che i mobili venduti all' asta esattoriale, pur continuando a rimanere nella casa ed in uso al contribuente, venissero sottratti ad ulteriore azione esecutiva per opposizione dello stesso aggiudicatario e di successivi acquirenti. in sostanza nel caso in cui i mobili venduti all' asta in un procedimento esecutivo promosso dall' esattore si trovino successivamente nella casa di abitazione ed ivi siano nuovamente pignorati la legge presume, senza possibilita' di prova contraria, fittizia sia l' aggiudicazione nella precedente asta sia le vendite successive.
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 619 c.p.c. art. 3 comma 1 cost. art. 24 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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