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136968
IDG811000017
81.10.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
ancora in tema degli effetti a seguito di rettificazione di dichiarazione resa da imprenditore costituitosi in impresa familiare
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 617-620
d21551; d23062; d23065; d23072; d23074; d24045; d30128; d3110
l' a. osserva che in materia di rettifica di dichiarazione di imprenditore costituitosi in impresa familiare gli uffici finanziari non si comportano in modo uniforme: alcuni attribuiscono il reddito d' impresa rettificato, pro-quota, all' imprenditore ed ai collaboratori familiari ed applicano al solo responsabile dell' infedele dichiarazione le sanzioni, altri procedono all' accertamento come se si trattasse di societa' personale. l' a. esprime la convinzione che l' impresa familiare non sia societa' personale: in essa non si ripartisce un reddito di gestione per effetto di un contratto sociale, ma al collaboratore, con attivita' negoziale libera ed unitaria, viene attribuita una quota di partecipazione, anticipatamente stabilita, del reddito dell' impresa. al collaboratore non e' pertanto attribuibile un reddito d' impresa, ma una parte del reddito realizzato dall' impresa: cio' comporta fondamentali differenze rispetto al contratto societario. l' impresa familiare e' istituita a tutela della famiglia e non puo' confondersi ne' con l' istituto societario ne' con altri istituti contrattuali associativi tipici. secondo l' a. il maggior reddito accertato e le conseguenze della rettifica incidono sulla sola sfera patrimoniale dell' imprenditore dichiarante: una diversa soluzione traviserebbe la volonta' legislativa intesa a tutelare con l' istituto in argomento la sola famiglia quale societa' storica e naturale.
art. 230 bis c.c. art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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