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| IDG811000017 | |
| 81.10.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguiti gaetano
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| ancora in tema degli effetti a seguito di rettificazione di
dichiarazione resa da imprenditore costituitosi in impresa familiare
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 617-620
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| d21551; d23062; d23065; d23072; d23074; d24045; d30128; d3110
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| l' a. osserva che in materia di rettifica di dichiarazione di
imprenditore costituitosi in impresa familiare gli uffici finanziari
non si comportano in modo uniforme: alcuni attribuiscono il reddito
d' impresa rettificato, pro-quota, all' imprenditore ed ai
collaboratori familiari ed applicano al solo responsabile dell'
infedele dichiarazione le sanzioni, altri procedono all' accertamento
come se si trattasse di societa' personale. l' a. esprime la
convinzione che l' impresa familiare non sia societa' personale: in
essa non si ripartisce un reddito di gestione per effetto di un
contratto sociale, ma al collaboratore, con attivita' negoziale
libera ed unitaria, viene attribuita una quota di partecipazione,
anticipatamente stabilita, del reddito dell' impresa. al
collaboratore non e' pertanto attribuibile un reddito d' impresa, ma
una parte del reddito realizzato dall' impresa: cio' comporta
fondamentali differenze rispetto al contratto societario. l' impresa
familiare e' istituita a tutela della famiglia e non puo' confondersi
ne' con l' istituto societario ne' con altri istituti contrattuali
associativi tipici. secondo l' a. il maggior reddito accertato e le
conseguenze della rettifica incidono sulla sola sfera patrimoniale
dell' imprenditore dichiarante: una diversa soluzione traviserebbe la
volonta' legislativa intesa a tutelare con l' istituto in argomento
la sola famiglia quale societa' storica e naturale.
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| art. 230 bis c.c.
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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