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| IDG811000018 | |
| 81.10.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| sulla "convivenza" delle norme civilistiche e tributarie in materia
di bilanci societari
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 620-624
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| d21514; d31111; d220; d23063; d23073; d312207; d312217; d312225
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| circa il dibattuto problema del c.d. "doppio binario", civilistico e
tributario, in materia di bilanci societari, l' a. osserva che,
mentre la normativa civilistica mira alla salvaguardia degli
interessi dei terzi impedendo la formazione di bilanci alterati e
favorendo una rappresentazione contabile corrispondente ai veri
valori ed una remunerazione del capitale investito nell' impresa
adeguato al risultato reale della gestione, la legislazione fiscale
tende all' individuazione ed alla determinazione del reddito per il
conseguente prelievo erariale; con la riforma tributaria si e'
tentato di avvicinare l' identificazione dell' utile di bilancio al
reddito fiscale, ma tutt' oggi esiste una duplice rappresentazione di
valori. la novita' piu' rilevante introdotta in argomento dalla
riforma e' l' introduzione dell' uso della contabilita' per la
rilevazione e determinazione del reddito, con la previsione per le
imprese minori di una contabilita' semplificata. documento base per
la determinazione del reddito per le imprese ordinarie e per i
soggetti passivi dell' irpeg e' il bilancio redatto a norma del
codice civile, con due prospetti contabili dello stato patrimoniale e
del conto profitti e perdite. secondo l' a. il problema della
convivenza delle norme civili e di quelle fiscali in materia di
bilanci non trova soluzione nel "prospetto" in cui devono essere
indicati gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'
impresa nel caso in cui non risultino dal conto profitti e perdite:
con tale strumento il legislatore fiscale non ha imposto una
rilevazione extra contabile od un documento di raccordo tra l'
impostazione in bilancioe l' esposizione in dichiarazione di elementi
o conti, ma uno sviluppo delle voci indicate globalmente nel conto
economico. oggi il prospetto ha perduto in gran parte l' originario
scopo ed ha la merafunzione di analizzare alcuni conti e raccordare
l' esposizione contabile e quella tecnico-fiscale. posto che ci si
trova di fronte a due ordini di adempimenti, quelli civili e quelli
tributari, che tendono a fini autonomi e possono dar luogo in chi
opera ad involontarie infrazioni, l' a. ritiene che potrebbe essere
opportuno ammettere una preminente rilevanza giuridica delle norme
tributarie speciali a tutti gli effetti ovvero consentire, dopo la
rilevazione dell' utile di bilancio nel rispetto delle norme
civilistiche, di inserire le variazioni previste dalla legge
tributaria nello stesso documento finale relativo all' esercizio.
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| art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 2424 c.c.
art. 2425 bis c.c.
art. 2217 c.c.
art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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