Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


136969
IDG811000018
81.10.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
sulla "convivenza" delle norme civilistiche e tributarie in materia di bilanci societari
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 620-624
d21514; d31111; d220; d23063; d23073; d312207; d312217; d312225
circa il dibattuto problema del c.d. "doppio binario", civilistico e tributario, in materia di bilanci societari, l' a. osserva che, mentre la normativa civilistica mira alla salvaguardia degli interessi dei terzi impedendo la formazione di bilanci alterati e favorendo una rappresentazione contabile corrispondente ai veri valori ed una remunerazione del capitale investito nell' impresa adeguato al risultato reale della gestione, la legislazione fiscale tende all' individuazione ed alla determinazione del reddito per il conseguente prelievo erariale; con la riforma tributaria si e' tentato di avvicinare l' identificazione dell' utile di bilancio al reddito fiscale, ma tutt' oggi esiste una duplice rappresentazione di valori. la novita' piu' rilevante introdotta in argomento dalla riforma e' l' introduzione dell' uso della contabilita' per la rilevazione e determinazione del reddito, con la previsione per le imprese minori di una contabilita' semplificata. documento base per la determinazione del reddito per le imprese ordinarie e per i soggetti passivi dell' irpeg e' il bilancio redatto a norma del codice civile, con due prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite. secondo l' a. il problema della convivenza delle norme civili e di quelle fiscali in materia di bilanci non trova soluzione nel "prospetto" in cui devono essere indicati gli elementi necessari per la determinazione del reddito d' impresa nel caso in cui non risultino dal conto profitti e perdite: con tale strumento il legislatore fiscale non ha imposto una rilevazione extra contabile od un documento di raccordo tra l' impostazione in bilancioe l' esposizione in dichiarazione di elementi o conti, ma uno sviluppo delle voci indicate globalmente nel conto economico. oggi il prospetto ha perduto in gran parte l' originario scopo ed ha la merafunzione di analizzare alcuni conti e raccordare l' esposizione contabile e quella tecnico-fiscale. posto che ci si trova di fronte a due ordini di adempimenti, quelli civili e quelli tributari, che tendono a fini autonomi e possono dar luogo in chi opera ad involontarie infrazioni, l' a. ritiene che potrebbe essere opportuno ammettere una preminente rilevanza giuridica delle norme tributarie speciali a tutti gli effetti ovvero consentire, dopo la rilevazione dell' utile di bilancio nel rispetto delle norme civilistiche, di inserire le variazioni previste dalla legge tributaria nello stesso documento finale relativo all' esercizio.
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 2424 c.c. art. 2425 bis c.c. art. 2217 c.c. art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati