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136970
IDG811000019
81.10.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
ritenuta d' imposta eseguita e non versata
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 625-627
d2144; d21803; d2190; d23068; d23077; d21801; d21802
l' a. osserva che l' art. 92 del vigente decreto sulla riscossione delle imposte dirette, a differenza dell' art. 260 del previgente testo unico delle imposte dirette, non prevede espressamente il caso in cui il sostituto d' imposta abbia effettuato la ritenuta, ma non ne abbia versato il relativo importo. ferma restando l' applicabilita' delle sanzioni previste dalla norma in materia di omessi versamenti diretti, la fattispecie e' altresi' sanzionabile in sede penale; trattandosi di notizia di un possibile reato (appropriazione indebita od altro tipo di reato in rapporto anche alla qualita' di chi esegue la ritenuta), gli uffici finanziari devono darne comunicazione all' autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza. cio' si ricollega al principio generale per cui l' amministrazione finanziaria e l' autorita' giudiziaria, ciascuna indipendente nel suo ordine, hanno rispettiva competenza per gli illeciti amministrativi la prima e per i fatti di rilevanza penale la seconda. qualora si ravvisi un' ipotesi di reato non sanzionato penalmente dalla norma fiscale, ma riconducibile alla normativa penale, deve essere interessata l' autorita' giudiziaria. l' a. riferisce che una recente proposta di legge di iniziativa governativa ha incluso la fattispecie in esame in un novero di infrazioni tributarie da sanzionare espressamente.
art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976 n. 920 art. 260 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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