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| IDG811000019 | |
| 81.10.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rosa luigi
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| ritenuta d' imposta eseguita e non versata
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 9, pag. 625-627
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| d2144; d21803; d2190; d23068; d23077; d21801; d21802
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| l' a. osserva che l' art. 92 del vigente decreto sulla riscossione
delle imposte dirette, a differenza dell' art. 260 del previgente
testo unico delle imposte dirette, non prevede espressamente il caso
in cui il sostituto d' imposta abbia effettuato la ritenuta, ma non
ne abbia versato il relativo importo. ferma restando l'
applicabilita' delle sanzioni previste dalla norma in materia di
omessi versamenti diretti, la fattispecie e' altresi' sanzionabile in
sede penale; trattandosi di notizia di un possibile reato
(appropriazione indebita od altro tipo di reato in rapporto anche
alla qualita' di chi esegue la ritenuta), gli uffici finanziari
devono darne comunicazione all' autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza. cio' si ricollega al principio generale
per cui l' amministrazione finanziaria e l' autorita' giudiziaria,
ciascuna indipendente nel suo ordine, hanno rispettiva competenza per
gli illeciti amministrativi la prima e per i fatti di rilevanza
penale la seconda. qualora si ravvisi un' ipotesi di reato non
sanzionato penalmente dalla norma fiscale, ma riconducibile alla
normativa penale, deve essere interessata l' autorita' giudiziaria.
l' a. riferisce che una recente proposta di legge di iniziativa
governativa ha incluso la fattispecie in esame in un novero di
infrazioni tributarie da sanzionare espressamente.
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| art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976 n. 920
art. 260 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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