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Documento


136976
IDG811000025
81.10.00025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a comm. centr. sez. viii 1 marzo 1979 n. 3190
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 11, pag. 817-818
d2195
l' a. critica la tesi della commissione centrale secondo cui ai fini dell' applicazione del condono fiscale la data di riferimento per stabilire la pendenza della contestazione circa la classificazione del reddito sarebbe quella di presentazione della domanda di condono e non quella del 31 ottobre 1973 indicata dall' art. 2 del provvedimento di condono. secondo l' a. tale interpretazione, nel silenzio della legge, non puo' essere condivisa, anche perche' in base ad essa il contribuente che avesse introdotto la questione circa la classificazione del reddito dopo l' entrata in vigore della legge sul condono al fine di avvalersi del miglior trattamento di definizione previsto dalla legge potrebbe conseguire lo scopo con l' assoggettamento del reddito accertato con il procedimento automatico alla media delle aliquote previste per le categorie di reddito controverse. secondo l' a. data di riferimento dovrebbe essere considerata quella di entrata in vigore della legge sul condono.
art. 2 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 19 dicembre 1973 n. 823
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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