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| IDG811000027 | |
| 81.10.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| sul divieto dell' esattore di iniziare o proseguire l' esecuzione
presso terzi nelle more della procedura concorsuale
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| nota a ris. min. finanze 8 aprile 1980 n. 15/1396
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 525-526
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| d21806; d2182; d3136
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| precisato conformemente alla tesi ministeriale, che, intervenuta la
dichiarazione di fallimento del contribuente, soggetto legittimato a
sospendere l' espropriazione presso terzi precedentemente attivata
dall' esattore e' il giudice dell' esecuzione, cioe' il pretore, l'
a. si chiede se, intervenuta la dichiarazione di fallimento, l'
espropriazione possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi
nel fallimento. in passato la corte di cassazione ha sostenuto che l'
esattore, dichiarato il fallimento del contribuente, puo'
autonomamente agire con l' esecuzione ordinaria presso i terzi
(debitori verso il contribuente fallito): tale indirizzo discendeva
dal consolidato principio secondo cui l' esattore, esperite le sue
procedure, non aveva alcun obbligo di versare le attivita' realizzate
per il conseguente riparto, poiche' i diritti del fallimento
restavano tutelati dalla facolta' del curatore di intervenire nelle
esecuzioni intraprese. avendo la corte di cassazione mutato indirizzo
in argomento ed affermato recentemente che l' esattore ha l' obbligo
di intervenire nella procedura concorsuale, l' a. ritiene che non
abbia piu' senso la prosecuzione o l' inizio dell' esecuzione del
terzo-debitore del contribuente fallito.
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| art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 51 l. fall.
art. 97 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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