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136978
IDG811000027
81.10.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
sul divieto dell' esattore di iniziare o proseguire l' esecuzione presso terzi nelle more della procedura concorsuale
nota a ris. min. finanze 8 aprile 1980 n. 15/1396
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 525-526
d21806; d2182; d3136
precisato conformemente alla tesi ministeriale, che, intervenuta la dichiarazione di fallimento del contribuente, soggetto legittimato a sospendere l' espropriazione presso terzi precedentemente attivata dall' esattore e' il giudice dell' esecuzione, cioe' il pretore, l' a. si chiede se, intervenuta la dichiarazione di fallimento, l' espropriazione possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. in passato la corte di cassazione ha sostenuto che l' esattore, dichiarato il fallimento del contribuente, puo' autonomamente agire con l' esecuzione ordinaria presso i terzi (debitori verso il contribuente fallito): tale indirizzo discendeva dal consolidato principio secondo cui l' esattore, esperite le sue procedure, non aveva alcun obbligo di versare le attivita' realizzate per il conseguente riparto, poiche' i diritti del fallimento restavano tutelati dalla facolta' del curatore di intervenire nelle esecuzioni intraprese. avendo la corte di cassazione mutato indirizzo in argomento ed affermato recentemente che l' esattore ha l' obbligo di intervenire nella procedura concorsuale, l' a. ritiene che non abbia piu' senso la prosecuzione o l' inizio dell' esecuzione del terzo-debitore del contribuente fallito.
art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 51 l. fall. art. 97 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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