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136980
IDG811000029
81.10.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a ris. min. finanze 27 maggio 1980 n. 9/1066
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 534-535
d23063; d23073; d24043; d312207; d312217; d312225
dissentendo dall' indirizzo ministeriale, l' a. ritiene che ai fini della determinazione del reddito d' impresa tassabile in sede di irpef ed irpeg la valutazione delle rimanenze finali per lavori in corso ad un costo comprensivo degli interessi passivi, non essendo una valutazione diversa da quella prevista dagli artt. 62 e 63 del decreto sull' irpef, vada effettuata secondo i criteri stabiliti da tali norme e non in base al sistema derogatorio previsto dal successivo art. 75. l' a. precisa che quando le rivalutazione avvengono attraverso uno storno di costi che dal conto economico sono imputati ai conti patrimoniali (nel caso in esame alle scorte) il problema consiste nel sapere quali costi sono stati imputati alle giacenze per appurare se si tratta di costi deducibili od indeducibili. nel caso di interessi passivi, deducibili nella proporzione prevista dall' art. 58, l' eventuale quota indeducibile imputata alla giacenza non puo' concorrere a formare il costo fiscale da riconoscere al momento del realizzo delle scorte. contrariamente alla tesi ministeriale, l' a. ritiene che la deducibilita' degli interessi passivi imputati alle rimanenze finali vada effettuata non nell' esercizio in cui le scorte sono realizzate, ma in quello in cui gli interessi sono imputati alle rimanenze.
art. 75 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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