| 136980 | |
| IDG811000029 | |
| 81.10.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a ris. min. finanze 27 maggio 1980 n. 9/1066
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 534-535
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| d23063; d23073; d24043; d312207; d312217; d312225
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| dissentendo dall' indirizzo ministeriale, l' a. ritiene che ai fini
della determinazione del reddito d' impresa tassabile in sede di
irpef ed irpeg la valutazione delle rimanenze finali per lavori in
corso ad un costo comprensivo degli interessi passivi, non essendo
una valutazione diversa da quella prevista dagli artt. 62 e 63 del
decreto sull' irpef, vada effettuata secondo i criteri stabiliti da
tali norme e non in base al sistema derogatorio previsto dal
successivo art. 75. l' a. precisa che quando le rivalutazione
avvengono attraverso uno storno di costi che dal conto economico sono
imputati ai conti patrimoniali (nel caso in esame alle scorte) il
problema consiste nel sapere quali costi sono stati imputati alle
giacenze per appurare se si tratta di costi deducibili od
indeducibili. nel caso di interessi passivi, deducibili nella
proporzione prevista dall' art. 58, l' eventuale quota indeducibile
imputata alla giacenza non puo' concorrere a formare il costo fiscale
da riconoscere al momento del realizzo delle scorte. contrariamente
alla tesi ministeriale, l' a. ritiene che la deducibilita' degli
interessi passivi imputati alle rimanenze finali vada effettuata non
nell' esercizio in cui le scorte sono realizzate, ma in quello in cui
gli interessi sono imputati alle rimanenze.
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| art. 75 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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