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136982
IDG811000031
81.10.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pietrantonio luigi
sul presupposto temporale per fruire delle agevolazioni per ii.dd. e invim in caso di concentrazione di aziende
nota a ris. min. finanze 22 agosto 1980 n. 9/1892
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 550-552
d1402; d24057; d23076; d3125; d312201; d312211; d312221
l' a. illustra il contrasto di posizioni del ministero delle finanze e del cipe in merito al termine relativo agli adempimenti da osservare per fruire delle agevolazioni previste ai fini dell' irpeg e dell' invim per i conferimenti di azienda sottoposti al parere del cipe. la sospensione dell' irpeg per le plusvalenze emergenti da operazioni di concentrazione e l' intassabilita' dell' incremento ai fini dell' invim si applica ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d' impresa in societa' esistenti o da costituire eseguiti entro il 31 dicembre 1980; per i conferimenti che comportano un aumento di capitale superiore a 5 miliardi e' richiesto un benestare del cipe che accerti l' esistenza dei presupposti oggettivi per la fruizione dei benefici fiscali (accertata rispondenza dell' operazione a finalita' di razionalizzazione della produzione ed assenza di pregiudizio per il mantenimento dei livelli di occupazione). circa il momento rilevante per considerare il conferimento agevolato o meno il ministero delle finanze ritiene sufficiente che alla data suddetta sia stata deliberata la concentrazione e siano state adempiute le formalita' richieste per il benestare del cipe; ottenuto questo in via espressa o tacita, l' atto pubblico dovra' essere rogato entro un termine di 3 mesi. l' a. critica tale tesi osservando che il termine del 31 dicembre 1980 e' perentorio ai fini dell' esenzione dall' invim e che non puo' ritenersi di natura diversa ai fini delle agevolazioni per le imposte dirette. anche la tesi ministeriale secondo cui l' irrilevanza del momento esecutivo del 31 dicembre 1980 troverebbe fondamento qualora soci o creditori sociali si opponessero alla delibera secondo l' a. non e' accettabile, in quanto la sospensione dell' esecutivita' della delibera per effetto dell' opposizione giudiziale non e' di ostacolo perche' possa essere impedita la decadenza mediante il compimento dell' atto dovuto. secondo la tesi del cipe le agevolazioni non spettano se l' atto pubblico non viene rogato entro la data suddetta; rogato l' atto, la societa' conferente puo' presentare la domanda e la relazione al cipe anche dopo tale data. al riguardo l' a. osserva che, dovendo il soggetto conferente conoscere al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l' esito positivo o negativo dall' accertamento del cipe, l' unico caso in cui gli adempimenti formali verso il cipe possono essere adempiuti dopo il 1 gennaio 1981 e' quello in cui il termine per la presentazione della dichiarazione superi il 30 giugno 1981 (essendo previsto un termine di 6 mesi per il benestare del cipe).
art. 34 l. 2 dicembre 1975 n. 576 art. 6 comma 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 10 l. 16 dicembre 1977 n. 904 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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