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| IDG811000031 | |
| 81.10.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pietrantonio luigi
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| sul presupposto temporale per fruire delle agevolazioni per ii.dd. e
invim in caso di concentrazione di aziende
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| nota a ris. min. finanze 22 agosto 1980 n. 9/1892
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 550-552
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| d1402; d24057; d23076; d3125; d312201; d312211; d312221
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| l' a. illustra il contrasto di posizioni del ministero delle finanze
e del cipe in merito al termine relativo agli adempimenti da
osservare per fruire delle agevolazioni previste ai fini dell' irpeg
e dell' invim per i conferimenti di azienda sottoposti al parere del
cipe. la sospensione dell' irpeg per le plusvalenze emergenti da
operazioni di concentrazione e l' intassabilita' dell' incremento ai
fini dell' invim si applica ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami d' impresa in societa' esistenti o
da costituire eseguiti entro il 31 dicembre 1980; per i conferimenti
che comportano un aumento di capitale superiore a 5 miliardi e'
richiesto un benestare del cipe che accerti l' esistenza dei
presupposti oggettivi per la fruizione dei benefici fiscali
(accertata rispondenza dell' operazione a finalita' di
razionalizzazione della produzione ed assenza di pregiudizio per il
mantenimento dei livelli di occupazione). circa il momento rilevante
per considerare il conferimento agevolato o meno il ministero delle
finanze ritiene sufficiente che alla data suddetta sia stata
deliberata la concentrazione e siano state adempiute le formalita'
richieste per il benestare del cipe; ottenuto questo in via espressa
o tacita, l' atto pubblico dovra' essere rogato entro un termine di 3
mesi. l' a. critica tale tesi osservando che il termine del 31
dicembre 1980 e' perentorio ai fini dell' esenzione dall' invim e che
non puo' ritenersi di natura diversa ai fini delle agevolazioni per
le imposte dirette. anche la tesi ministeriale secondo cui l'
irrilevanza del momento esecutivo del 31 dicembre 1980 troverebbe
fondamento qualora soci o creditori sociali si opponessero alla
delibera secondo l' a. non e' accettabile, in quanto la sospensione
dell' esecutivita' della delibera per effetto dell' opposizione
giudiziale non e' di ostacolo perche' possa essere impedita la
decadenza mediante il compimento dell' atto dovuto. secondo la tesi
del cipe le agevolazioni non spettano se l' atto pubblico non viene
rogato entro la data suddetta; rogato l' atto, la societa' conferente
puo' presentare la domanda e la relazione al cipe anche dopo tale
data. al riguardo l' a. osserva che, dovendo il soggetto conferente
conoscere al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi l' esito positivo o negativo dall' accertamento del cipe, l'
unico caso in cui gli adempimenti formali verso il cipe possono
essere adempiuti dopo il 1 gennaio 1981 e' quello in cui il termine
per la presentazione della dichiarazione superi il 30 giugno 1981
(essendo previsto un termine di 6 mesi per il benestare del cipe).
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| art. 34 l. 2 dicembre 1975 n. 576
art. 6 comma 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 10 l. 16 dicembre 1977 n. 904
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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