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136986
IDG811000035
81.10.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tesauro francesco
nota a comm. centr. sez. x 12 novembre 1974 n. 822 bis
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), pt. 3, pag. 5-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23070; d18821
commentando una decisione in cui la commissione centrale esclude la tassabilita' degli avanzi di gestione degli ospedali agli effetti dell' imposta di ricchezza mobile, l' a. osserva che secondo un' autorevole dottrina la tassabilita' degli stessi dovrebbe sostenersi ai fini dell' irpeg in quanto tale imposta colpisce i redditi indipendentemente dalla loro destinazione. secondo l' a. tale rilievo non e' risolutivo, dal momento che la tesi giurisprudenziale circa l' intassabilita' non si fonda sulla considerazione della destinazione (a fini predeterminati dalla legge) dei proventi in questione, ma sulla denegata qualificabilita' degli stessi come redditi. in tale ordine argomentativo la tesi dell' intassabilita' conserva validita' anche agli effetti dell' irpeg.
art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 11 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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