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| IDG811000042 | |
| 81.10.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tesauro francesco
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| a proposito di rinnovazione della notifica di atti tributari impugnat
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| nota a comm. i grado roma 21 maggio 1975
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), pt. 3, pag. 17-20
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| d2171; d2175; d40730
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| commentando il primo contributo giurisprudenziale all'
interpretazione della norma in base alla quale la commissione
tributaria puo' assegnare alla finanza un termine per la rinnovazione
della notificazione dell' atto impugnato, l' a., criticando la
decisione in rassegna, ritiene inammissibile la rinnovazione della
notifica dell' accertamento nel caso in cui il ricorso del
contribuente sia stato proposto contro il ruolo: presupposto della
rinnovazione e' infatti che il problema di notificazione riguardi l'
atto impugnato. l' a. concorda bensi' con l' affermazione
giurisprudenziale secondo cui la norma in questione non e'
applicabile quando l' ufficio sia gia' decaduto, nel momento in cui
si instaura il processo, dal potere impositivo (in quanto la
decadenza che la rinnovazione della notificazione impedisce e' quella
che matura tra l' inizio del processo e la rinnovazione della
notificazione), ma osserva che delle due condizioni di applicabilita'
della norma l' una (che il ricorso non abbia determinato la sanatoria
dell' irritualita' della notificazione) e' tale da rendere
impossibile l' altra (vizio che comporti la nullita' della
notificazione): il ricorso contro un atto notificato irritualmente
determina sempre la sanatoria del vizio.
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| art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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