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| IDG811000043 | |
| 81.10.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tesauro francesco
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| a proposito di condono e di rimborsi d' imposta
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| nota a comm. i grado milano 15 aprile 1975
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), pt. 3, pag. 23-24
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2195; d305012
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| l' a. condivide la tesi giurisprudenziale che riconosce a chi, in
pendenza di controversia in ordine ad un debito tributario gia'
assolto abbia chiesto il condono, il diritto alla ripetizione di
quanto pagato in piu' rispetto all' imposta dovuta in base al
provvedimento sul condono. criticata l' opposta tesi del ministero
delle finanze, basata sull' argomento che la legge del condono non
contempla diritti di rimborso, l' a. osserva che il principio
civilistico del rimborso dell' indebito si applica anche nei
confronti del fisco e che l' esistenza del diritto al rimborso e'
desumibile dalla non esclusione di tale diritto. poiche' la legge di
condono modifica implicitamente le leggi sulle imposte condonabili,
la richiesta di condono sostituisce al sistema di determinazione del
debito d' imposta previsto dalla relativa legge d' imposta quello
previsto dalla legge di condono e rende non dovuto cio' che e' stato
pagato in eccedenza. secondo l' a. il diritto di ritenzione della
differenza che il fisco pretende di non rimborsare non poggia su
alcuna base giuridica e non e' tra l' altro previsto in alcuna norma.
presentata la domanda di condono, legge regolatrice del rapporto d'
imposta diventa quella di condono, con esclusione di ogni indagine
circa la misura (eventualmente inferiore) del debito d' imposta
calcolato in base alla norma ordinaria.
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| art. 2033 c.c.
art. 6 d.l. 5 dicembre 1973 n. 660
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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