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136994
IDG811000043
81.10.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tesauro francesco
a proposito di condono e di rimborsi d' imposta
nota a comm. i grado milano 15 aprile 1975
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), pt. 3, pag. 23-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2195; d305012
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale che riconosce a chi, in pendenza di controversia in ordine ad un debito tributario gia' assolto abbia chiesto il condono, il diritto alla ripetizione di quanto pagato in piu' rispetto all' imposta dovuta in base al provvedimento sul condono. criticata l' opposta tesi del ministero delle finanze, basata sull' argomento che la legge del condono non contempla diritti di rimborso, l' a. osserva che il principio civilistico del rimborso dell' indebito si applica anche nei confronti del fisco e che l' esistenza del diritto al rimborso e' desumibile dalla non esclusione di tale diritto. poiche' la legge di condono modifica implicitamente le leggi sulle imposte condonabili, la richiesta di condono sostituisce al sistema di determinazione del debito d' imposta previsto dalla relativa legge d' imposta quello previsto dalla legge di condono e rende non dovuto cio' che e' stato pagato in eccedenza. secondo l' a. il diritto di ritenzione della differenza che il fisco pretende di non rimborsare non poggia su alcuna base giuridica e non e' tra l' altro previsto in alcuna norma. presentata la domanda di condono, legge regolatrice del rapporto d' imposta diventa quella di condono, con esclusione di ogni indagine circa la misura (eventualmente inferiore) del debito d' imposta calcolato in base alla norma ordinaria.
art. 2033 c.c. art. 6 d.l. 5 dicembre 1973 n. 660
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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