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| IDG811000044 | |
| 81.10.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| granelli antonio emanuele
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| l' inflazione e l' invim: profili costituzionali
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| nota a ord. comm. i grado tortona 19 febbraio 1975
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), pt. 3, pag. 25-30
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d202; d24050; d24054; d2400; d23060; d23070; d30510
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| nel commentare l' ordinanza con cui la commissione tributaria di i
grado di tortona ha investito la corte costituzionale della questione
della compatibilita' dell' imposizione sugli incrementi di valore
nominali agli effetti dell' invim con il principio della capacita'
contributiva, l' a. ricorda che il tema dell' incidenza della
svalutazione monetaria sulla determinazione del plusvalore imponibile
si era gia' imposta all' attenzione della dottrina sotto il vigore
dell' abrogata imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili dando luogo ad analogo dubbio di illegittimita'
costituzionale. rilevato come peraltro la determinazione legislativa
del plusvalore imponibile ai fini di quest' ultimo tributo fosse
idonea ad attribuire rilevanza alle variazioni monetarie e come
invece l' elenco tassativo delle componenti del plusvalore ai fini
dell' invim sia tale da escludere ogni considerazione della
svalutazione monetaria, l' a., condividendo l' impostazione dell'
ordinanza in rassegna, respinge il parallelismo tra il problema della
tassazione delle plusvalenze nominali agli effetti delle imposte sul
reddito e quello della depurazione del plusvalore soggetto ad invim
dalla sua componente inflazionistica. osserva al riguardo che l'
inclusione delle plusvalenze monetarie tra le componenti del reddito
si giustifica sul piano costituzionale con la considerazione che esse
costituiscono, come quelle reali, un utile speculativo o d' impresa.
tale considerazione non e' applicabile all' imposizione degli
incrementi di valore che grava sulla differenza oggettiva di valore
del cespite, indipendentemente dalla produzione e dal realizzo, cioe'
su di un' entita' economica non suscettibile di esprimere un
guadagno. secondo l' a., poiche' il tipo di imposizione in argomento
e' riconducibile alla "teoria del beneficio" che assume ad oggetto
del prelievo un incremento qualificato dal fatto di essere prodotto
dal complesso delle opere pubbliche e dalla generica espansione dell'
abitato, e' necessario escludere dall' invim gli incrementi di valore
monetari se se ne vuole far salva la costituzionalita'.
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| art. 53 cost.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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