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136999
IDG811200170
81.12.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavello luigi
ricorso straordinario al presidente della repubblica e ambito della giurisdizione domestica della corte dei conti
Riv. trim. dir. pubbl., an. 19 (1980), fasc. 3, pag. 919-955
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1513; d1406; d15402
il ricorso straordinario al presidente della repubblica e' disciplinato dall' art. 8 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199; con tale disposizione se ne riconosce il carattere generale ed assume un' importante funzione in rapporto con le giurisdizioni speciali. in passato veniva indirettamente richiamato da alcune norme procedurali relative al consiglio di stato, e nonostante le critiche, la giurisprudenza aveva continuato ad escluderne l' ammissibilita' nelle materie deferite dalla legge alla competenza piena ed esclusiva di giurisdizioni speciali. tale ricorso e' stato dichiarato inammissibile dalla prima sezione del consiglio di stato, in riferimento alla giurisdizione domestica della corte dei conti, basandosi su motivazioni di impostazione tradizionale, e non considerando la portata innovativa dell' art. 8 succitato. secondo l' a. si puo' egualmente sostenere il carattere non esclusivo della giurisdizione domestica della corte dei conti, anche rifacendosi all' impostazione tradizionale seguita dalla sez. i del cons. di stato; tale ipotesi fa cadere la preclusione di inammissibilita' del ricorso straordinario in detta materia. con l' art. 28 l. 25 giugno 1908 n. 290, non si volle innovare, riguardo alla giurisprudenza ritenuta prevalente, e tanto meno affermare una piena autarchia o autocrinia della corte dei conti, ma soltanto stabilire la forma contenziosa per la decisione dei reclami del personale dipendente, configurando una giurisdizione di pura legittimita', pari a quella della iv sez. del con. di stato. si trattava di una giurisdizione di legittimita' sugli interessi legittimi con esclusione del sindacato di merito, e quindi non estensibile alle questioni relative a diritti soggettivi. sulla giurisdizione domestica si sviluppo' il contrasto dottrinario fra la cassazione ed il consiglio di stato. secondo l' a. e' condividibile la posizione del consiglio di stato, in quanto servirebbe ad avvicinare la posizione dei magistrati della corte dei conti a quella della magistratura ordinaria. all' a. non sembra che con il parere espresso dalla sez. i della corte dei conti n. 137, si sia voluto affermare che la giurisdizione domestica sia un attributo necessario e naturale di detta corte, in riferimento alla sua elevata posizione nell' ordinamento; anche la corte costituzionale ha ritenuto, nella sentenza n. 135 del 1975, che detta materia non e' stata costituzionalizzata. causa la conflittualita' esistente all' interno della corte dei conti, circa la questione in oggetto, e' divenuto importante aprire uno spiraglio per l' intervento di un organo terzo: l' ammissibilita' del ricorso straordinario rappresenta, infatti, la possibilita' di affidarsi al supremo consesso di consulenza e giustizia amministrativa.
d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 art. 28 l. 25 giugno 1908 n. 290 l. 20 marzo 1865 all. e r.d. 12 ottobre 1933 n. 1364
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