| il ricorso straordinario al presidente della repubblica e'
disciplinato dall' art. 8 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199; con tale
disposizione se ne riconosce il carattere generale ed assume un'
importante funzione in rapporto con le giurisdizioni speciali. in
passato veniva indirettamente richiamato da alcune norme procedurali
relative al consiglio di stato, e nonostante le critiche, la
giurisprudenza aveva continuato ad escluderne l' ammissibilita' nelle
materie deferite dalla legge alla competenza piena ed esclusiva di
giurisdizioni speciali. tale ricorso e' stato dichiarato
inammissibile dalla prima sezione del consiglio di stato, in
riferimento alla giurisdizione domestica della corte dei conti,
basandosi su motivazioni di impostazione tradizionale, e non
considerando la portata innovativa dell' art. 8 succitato. secondo l'
a. si puo' egualmente sostenere il carattere non esclusivo della
giurisdizione domestica della corte dei conti, anche rifacendosi all'
impostazione tradizionale seguita dalla sez. i del cons. di stato;
tale ipotesi fa cadere la preclusione di inammissibilita' del ricorso
straordinario in detta materia. con l' art. 28 l. 25 giugno 1908 n.
290, non si volle innovare, riguardo alla giurisprudenza ritenuta
prevalente, e tanto meno affermare una piena autarchia o autocrinia
della corte dei conti, ma soltanto stabilire la forma contenziosa per
la decisione dei reclami del personale dipendente, configurando una
giurisdizione di pura legittimita', pari a quella della iv sez. del
con. di stato. si trattava di una giurisdizione di legittimita' sugli
interessi legittimi con esclusione del sindacato di merito, e quindi
non estensibile alle questioni relative a diritti soggettivi. sulla
giurisdizione domestica si sviluppo' il contrasto dottrinario fra la
cassazione ed il consiglio di stato. secondo l' a. e' condividibile
la posizione del consiglio di stato, in quanto servirebbe ad
avvicinare la posizione dei magistrati della corte dei conti a quella
della magistratura ordinaria. all' a. non sembra che con il parere
espresso dalla sez. i della corte dei conti n. 137, si sia voluto
affermare che la giurisdizione domestica sia un attributo necessario
e naturale di detta corte, in riferimento alla sua elevata posizione
nell' ordinamento; anche la corte costituzionale ha ritenuto, nella
sentenza n. 135 del 1975, che detta materia non e' stata
costituzionalizzata. causa la conflittualita' esistente all' interno
della corte dei conti, circa la questione in oggetto, e' divenuto
importante aprire uno spiraglio per l' intervento di un organo terzo:
l' ammissibilita' del ricorso straordinario rappresenta, infatti, la
possibilita' di affidarsi al supremo consesso di consulenza e
giustizia amministrativa.
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