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| IDG811200190 | |
| 81.12.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barbieri ezio maria
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| il procedimento di formazione dei piani commerciali
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| Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag.
270-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1811
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| l' a. commenta l' art. 20 della l. 11 giugno 1971 n. 426
disciplinante il procedimento di formazione dei piani commerciali.
rileva in primo luogo la esistenza in esso di due distinti momenti
deliberativi entrambi di competenza del consiglio comunale: l'
adozione (atto introduttivo del procedimento) e l' approvazione (atto
conclusivo del procedimento) del piano. l' a. escude percio' che il
legislatore parlando di "piano approvato" abbia inteso riferirsi al
piano che abbia conseguito l' approvazione del co.re.co. giacche'
contraria interpretazione comporterebbe l' incostituzionalita' della
norma, dato che il controllo e' da intendersi come mero visto di
legittimita'. gli effetti del piano sono da ricollegarsi al momento
della approvazione, e l' adozione e' da qualificarsi come mero atto
interno, onde non necessita del controllo del co.re.co. l' a. rileva
poi come l' interpretazione della normativa in esame sia resa piu'
complessa dall' art. 22 del d.m. 28 aprile 1976. tale disposizione,
che alico attribuisce all' omesso esame da parte del consiglio
comunale delle eventuali osservazioni sul piano, il valore di rigetto
delle stesse, non puo' ritenersi legittima. infatti solo una norma di
legge, e non una regolamentare, puo' stabilire la fattispecie tipica
dalla quale far discendere gli effetti di una pronuncia negativa; ed
inoltre con una tale disciplina si verrebbe a svuotare di significato
il momento partecipativo del procedimento. l' art. 22 al ii co.
dispone che l' accoglimento delle osservazioni non da' inizio ad una
nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano. cio' si
spiega, secondo l' a. solo se si considera deliberazione di
approvazione quella con la quale il consiglio si pronuncia sulle
osservazioni. il iii co dell' art. 22 poi, per non risultare
illegittimo, deve essere interpretato nel senso che "l' approvazione"
del co.re.co debba interdersi come condizione di efficacia: l'
approvazione vera e propria e' posta in essere dal consiglio
comunale; cio' risulta tra l' altro confermato dall' u.c. art. 22
dove si afferma che, nel caso siano state presentate osservazioni, il
piano si intende approvato dal comune alla data della delibera sulle
osservazioni. l' a. afferma infine che la fase obbligatoria della
pubblicazione del piano in attesa di eventuali osservazioni e' sempre
una fase del procedimento anche se nessuna osservazione viene
presentata per cui il procedimento deve sempre concludersi con una
nuova delibera consiliare di approvazione.
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| art. 20 l. 11 giugno 1971, n. 426
art. 22 d.m. 28 aprile 1976
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