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137002
IDG811200190
81.12.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barbieri ezio maria
il procedimento di formazione dei piani commerciali
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 270-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1811
l' a. commenta l' art. 20 della l. 11 giugno 1971 n. 426 disciplinante il procedimento di formazione dei piani commerciali. rileva in primo luogo la esistenza in esso di due distinti momenti deliberativi entrambi di competenza del consiglio comunale: l' adozione (atto introduttivo del procedimento) e l' approvazione (atto conclusivo del procedimento) del piano. l' a. escude percio' che il legislatore parlando di "piano approvato" abbia inteso riferirsi al piano che abbia conseguito l' approvazione del co.re.co. giacche' contraria interpretazione comporterebbe l' incostituzionalita' della norma, dato che il controllo e' da intendersi come mero visto di legittimita'. gli effetti del piano sono da ricollegarsi al momento della approvazione, e l' adozione e' da qualificarsi come mero atto interno, onde non necessita del controllo del co.re.co. l' a. rileva poi come l' interpretazione della normativa in esame sia resa piu' complessa dall' art. 22 del d.m. 28 aprile 1976. tale disposizione, che alico attribuisce all' omesso esame da parte del consiglio comunale delle eventuali osservazioni sul piano, il valore di rigetto delle stesse, non puo' ritenersi legittima. infatti solo una norma di legge, e non una regolamentare, puo' stabilire la fattispecie tipica dalla quale far discendere gli effetti di una pronuncia negativa; ed inoltre con una tale disciplina si verrebbe a svuotare di significato il momento partecipativo del procedimento. l' art. 22 al ii co. dispone che l' accoglimento delle osservazioni non da' inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano. cio' si spiega, secondo l' a. solo se si considera deliberazione di approvazione quella con la quale il consiglio si pronuncia sulle osservazioni. il iii co dell' art. 22 poi, per non risultare illegittimo, deve essere interpretato nel senso che "l' approvazione" del co.re.co debba interdersi come condizione di efficacia: l' approvazione vera e propria e' posta in essere dal consiglio comunale; cio' risulta tra l' altro confermato dall' u.c. art. 22 dove si afferma che, nel caso siano state presentate osservazioni, il piano si intende approvato dal comune alla data della delibera sulle osservazioni. l' a. afferma infine che la fase obbligatoria della pubblicazione del piano in attesa di eventuali osservazioni e' sempre una fase del procedimento anche se nessuna osservazione viene presentata per cui il procedimento deve sempre concludersi con una nuova delibera consiliare di approvazione.
art. 20 l. 11 giugno 1971, n. 426 art. 22 d.m. 28 aprile 1976
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