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| IDG811200192 | |
| 81.12.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| minerio roberto
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| brevi note sulle riserve, loro esplicazione e conterma, in materia di
appalti di opere pubbliche
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| Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag.
280-313
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d12102
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| rilevata la particolare complessita' del rapporto tra imprenditore e
p.a. che sorge a seguito del contratto di appalto e la frequente
conflittualita' tra le parti e premesso un breve esame della
giurisprudenza arbitrale e ordinaria in materia, l' a. analizza la
normativa dettata dal d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 e, piu' in
particolare, dal r.d. 25 maggio 1895 n. 350 cui il primo testo
rimanda per la disciplina della risoluzione delle controversie in
sede amministrativa. ivi si prevede (artt. 53 e 54) che l'
imprenditore possa instaurare un contraddittorio con la p.a. tramite
lo strumento della sottoscrizione con riserva delle iscrizioni
operate unilateralmente dalla pa sul registro di contabilita' e
contenenti la descrizione delle opere e la loro quantificazione
monetaria. in mancanza di riserva si hanno per accertati
definitivamente i fatti registrati: l' appaltatore decade dalla
facolta' di proporre successivamente ogni contestazione. la riserva
si configura percio', secondo l' a. come una formula di salvezza di
diritti, cioe' come una manifestazione di volonta' con la quale si
vuole evitare che all' atto della sottoscrizione venga attribuito
quel significato tipico che avrebbe se non fosse accompagnato dalla
manifestazione stessa. attraverso la riserva si evita percio' che la
sottoscrizione possa essere interpretata come accettazione completa e
indiscriminata dei dati contenuti nel registro di contabilita'. sotto
altro profilo la riserva si configura come manifestazione di volonta'
che ha come scopo di portare a conoscenza di quest' ultima l'
intenzione di esplicitare le domande in un secondo momento ed entro
il termine previsto (15 gg). in ultimo la riserva e' da vedersi come
il primo atto del procedimento che si forma attraverso la serie di
adempimenti cui l' imprenditore e' tenuto, successivamente e senza i
quali la riserva si riduce ad una pura formula priva di contenuto.
posto cio' l' a. si sofferma sui problemi relativi al rapporto tra
riserva e successiva formulazione delle domande, affermando che l'
onere della sottoscrizione con riserva e' strumentale e accessorio
(un mero espediente tecnico) rispetto a quello della proposizione
della domanda: anzi, a rigore solo quest' ultimo adempimento puo'
qualificarsi come onere. e' chiaro percio' che se l' imprenditore al
momento della firma e' gia' in grado di specificare le sue domande
nessun significato concreto puo' assumere la sottoscrizione con
riserva. in ultimo l' a. commenta l' art. 64 del reg. n. 350 relativo
al conto finale. l' imprenditore e' tenuto a sottoscriverlo nel breve
termine prefissato, deve in tal momento confermare le eventuali
domande formulate nel registro di contabilita' e gli e' inibita la
formulazione di domande diverse. l' a. sostiene che l' obbligo di
confermare le domande debba considerarsi assolto attraverso una
qualsiasi manifestazione (scritta) dalla quale si possa, seppur
indirettamente dedurre la volonta' di confermare, e che per domanda
diversa deve intendersi quella fondata su diversi motivi; non si
potra' percio', in sede di conferma, neppure modificare o integrare
la motivazione delle domande proposte, ne' variarle in aumento, ma
solo eventualmente in diminuzione. la conferma assume, conclude l'
a., la natura giuridica di condizione di efficacia a carattere
risolutivo: l' efficacia delle domande, sopravvive percio' e non
sopravviene alla conferma stessa.
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| art. 42 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
art. 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
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