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137003
IDG811200192
81.12.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
minerio roberto
brevi note sulle riserve, loro esplicazione e conterma, in materia di appalti di opere pubbliche
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 280-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d12102
rilevata la particolare complessita' del rapporto tra imprenditore e p.a. che sorge a seguito del contratto di appalto e la frequente conflittualita' tra le parti e premesso un breve esame della giurisprudenza arbitrale e ordinaria in materia, l' a. analizza la normativa dettata dal d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 e, piu' in particolare, dal r.d. 25 maggio 1895 n. 350 cui il primo testo rimanda per la disciplina della risoluzione delle controversie in sede amministrativa. ivi si prevede (artt. 53 e 54) che l' imprenditore possa instaurare un contraddittorio con la p.a. tramite lo strumento della sottoscrizione con riserva delle iscrizioni operate unilateralmente dalla pa sul registro di contabilita' e contenenti la descrizione delle opere e la loro quantificazione monetaria. in mancanza di riserva si hanno per accertati definitivamente i fatti registrati: l' appaltatore decade dalla facolta' di proporre successivamente ogni contestazione. la riserva si configura percio', secondo l' a. come una formula di salvezza di diritti, cioe' come una manifestazione di volonta' con la quale si vuole evitare che all' atto della sottoscrizione venga attribuito quel significato tipico che avrebbe se non fosse accompagnato dalla manifestazione stessa. attraverso la riserva si evita percio' che la sottoscrizione possa essere interpretata come accettazione completa e indiscriminata dei dati contenuti nel registro di contabilita'. sotto altro profilo la riserva si configura come manifestazione di volonta' che ha come scopo di portare a conoscenza di quest' ultima l' intenzione di esplicitare le domande in un secondo momento ed entro il termine previsto (15 gg). in ultimo la riserva e' da vedersi come il primo atto del procedimento che si forma attraverso la serie di adempimenti cui l' imprenditore e' tenuto, successivamente e senza i quali la riserva si riduce ad una pura formula priva di contenuto. posto cio' l' a. si sofferma sui problemi relativi al rapporto tra riserva e successiva formulazione delle domande, affermando che l' onere della sottoscrizione con riserva e' strumentale e accessorio (un mero espediente tecnico) rispetto a quello della proposizione della domanda: anzi, a rigore solo quest' ultimo adempimento puo' qualificarsi come onere. e' chiaro percio' che se l' imprenditore al momento della firma e' gia' in grado di specificare le sue domande nessun significato concreto puo' assumere la sottoscrizione con riserva. in ultimo l' a. commenta l' art. 64 del reg. n. 350 relativo al conto finale. l' imprenditore e' tenuto a sottoscriverlo nel breve termine prefissato, deve in tal momento confermare le eventuali domande formulate nel registro di contabilita' e gli e' inibita la formulazione di domande diverse. l' a. sostiene che l' obbligo di confermare le domande debba considerarsi assolto attraverso una qualsiasi manifestazione (scritta) dalla quale si possa, seppur indirettamente dedurre la volonta' di confermare, e che per domanda diversa deve intendersi quella fondata su diversi motivi; non si potra' percio', in sede di conferma, neppure modificare o integrare la motivazione delle domande proposte, ne' variarle in aumento, ma solo eventualmente in diminuzione. la conferma assume, conclude l' a., la natura giuridica di condizione di efficacia a carattere risolutivo: l' efficacia delle domande, sopravvive percio' e non sopravviene alla conferma stessa.
art. 42 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
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