| con l' ordinanza annotata la corte costituzionare, investita di un
ricorso per conflitto di attribuzioni proposto da una regione,
sospende l' esecuzione dell' atto impugnato la dove riconosce la
sussistenza di "gravi ragioni". la peculiarita' di questa decisione,
posta in evidenza dall' a. della nota, e' che viene sospesa l'
esecuzione di una sentenza che, seguendo una evoluzione che risale
nel tempo, si fonda sulla dilatazione del concetto di conflitto
operata dalla giurisprudenza della corte. per i giudici della
consulta, infatti, l' ammissibilita' del conflitto presuppone che si
contesti non necessariamente l' appartenenza del potere, ma anche
solo il cattivo esercizio di esso: su questa base, appunto, la corte
ammette che le regioni possano proporre conflitto di attribuzione
anche per reagire ad atti giurisdizionali. l' a. rileva poi come l'
ordinanza in esame, che sospende l' esecuzione di una sentenza
penale, ponga particolari problemi sia in ordine all' esercizio del
diritto di difesa, che richiederebbe la presenza delle parti del
giudizio anche avanti la corte costituzionale, sia in ordine all'
apprezzamento del "fumus boni iuris" da parte del collegio stesso,
conclude accennando ad alcune delle questioni sostanziali che stanno
alla base della vicenda cui si riferisce l' ordinanza.
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