| 137035 | |
| IDG811200103 | |
| 81.12.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| travi aldo
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| attivita' di controllo e richiesta di chiarimenti
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| nota a tar pi 14 maggio 1980, n. 323
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| Regioni, an. 8 (1980), fasc. 5, pag. 1052-1057
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d03131
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| il tribunale amministrativo regionale del piemonte nella sentenza in
commento sostiene che una risposta parziale o elusiva dell' ente
locale ad una richiesta di chiarimenti da parte del comitato
regionale di controllo corrisponde sostanzialmente ad una mancata
risposta, e che in tale situazione la reiterazione della richiesta
stessa non contrasta col retativo divieto, che concernerebbe solo la
proposizione di una "nuova" richiesta. l' a. della nota richiama in
proposito una precedente sentenza del tribunale amministrativo del
veneto, il quale aveva invece optato per una interpretazione
restrittiva della legislazione sul punto, escludendo la possibilita'
di una reiterazione della richiesta di chiarimenti, in quanto cio'
sarebbe, peraltro, in contrasto col divieto individuabile nell' art.
59 della legge scelba, ribadito anche dalla legislazione regionale.
secondo l' a. appare infondato il timore espresso dal tribunale del
veneto che da una opposta interpretazione deriverebbe un potere
praticamente insindacabile del comitato di controllo di valutare "la
natura e il carattere delle deduzioni dell' amministrazione" e di
disporre cosi' "la determinazione della decorrenza dei termini per il
controllo". infatti la richiesta di chiarimenti svolge una funzione
precisa: garantire l' effettivita' del controllo; quindi una risposta
generica o evasiva non integra gli estremi dell "cotrodeduzioni"
previste dalla legge scelba, e non e' idonea a far decorrere
nuovamente; termini per il controllo.
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| art. 59 l. 10 febbraio 1953, n. 62
art. 18 l.r. pi 12 agosto 1976, n. 42
tar ve 13 luglio 1979, n. 301
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