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137036
IDG811200105
81.12.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de marco eugenio
le "collettivizzazioni" negli ordinamenti regionali
Trib. amm. reg., an. 6 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03000; d03001; d03101; d1423
secondo l' autore sia gli statuti regionali, ordinari e speciali, che l' art. 117 della costituzione, consentono alle regioni di intervenire in diversi settori dell' economia, d' interesse regionali. l' autore cerca di identifica i tipi di misure interventistiche in cui l' azione regionale potrebbe articolarsi. mentre gli statuti speciali tralasciando di considerare importanti aspetti riguardanti le misure interventistiche, le disposizioni degli statuti ordinari, invece, configurano la politica dell' intervento pubblico in economia, come aspetto qualificante e fondamentale dell' azione regionale, e disciplinano, in modo particolare, con disposizioni dettagliate, forme e modalita' d' intervento regionale nell' economia. le differenze di impostazione e formulazione delle disposizioni degli statuti ordinari e speciali rispetto a quelle contenute nell' art. 117 cost., riflettono le nuove concezioni sul ruolo delle regioni nell' economia da vent' annni a questa parte. questo allargamento di competenza delle regioni ordinarie non deve fare obliterare il dato normativo fondamentale della maggiore estensione ed importanza, sotto il profilo della materia e del grado di competenza, delle regioni a statuto speciale. per quel che riguarda gli interventi delle regioni concernenti la assunzione in mano pubblica di attivita' ed imprese di interesse regionale, si puo' constatare il tenore piu' cauto delle disposizioni contenute negli statuti speciali, che attribuiscono una competenza concorrente o ripartita in materia di assunzione di pubblici servizi. molto piu' improntati verso un interventismo pubblico in economia appaiono gli statuti delle regioni ordinarie. l' autore esemplifica tale situazione citando le norme contenute negli art. 7 comma primo statuto regione abruzzo, art. 56 statuto regione calabria, art. 4 comma terzo statuto regione campania. tali previsioni statutarie richiamano l' attenzione sul problema della legittimazione delle regioni ad operare collettivizzazioni di imprese a norma dell' art. 43 cost. l' autore ricorda il significato di collettivizzazione alla luce dell' art. 43 cost.. tale avocazione puo' avere per oggetto imprese private di preminente interesse generale, riferentisi a servizi pubblici essenziali, fonti d' energia o a situazione di monopolio. per l' autore un' interpretazione letterale delle sopracitate disposizioni statutarie lascia la via aperta a soluzioni affemative del problema dell' ammissibilita' di leggi regionali di collettivizzazione secondo la formula dell' art. 43 cost. circa questo punto, pero', la dottrina oscilla fra soluzioni negative ed affermative. a) per la soluzione negativa vengono ricordate le tesi del guarino; b) per la soluzione affermativa predominante e' la tesi del palmerini. segue una dettagliata disamina delle indicazioni emerse in dottrina. l' autore conclude il suo articolo esprimendo un giudizio negativo e perplesso sui fenomeni a cui tale collettivizzazione da' vita. infatti le forme di collettivizzazioni connesse ai predetti interventi regionali nell' economia, possono anche condurre all' acquisizione alla mano pubblica di imprese ed attivita' economiche oltre i limiti apposti alle collettivizzazioni di diritto ex art. 43 cost.
art. 117 cost. art. 43 cost. art. 41 cost. art. 44 cost. art. 42 cost. l. 22 luglio 1975 n. 382 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 l. 22 luglio 1975 n. 352 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 t.u. 15 ottobre 1925 n. 2578
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