| secondo l' autore sia gli statuti regionali, ordinari e speciali, che
l' art. 117 della costituzione, consentono alle regioni di
intervenire in diversi settori dell' economia, d' interesse
regionali. l' autore cerca di identifica i tipi di misure
interventistiche in cui l' azione regionale potrebbe articolarsi.
mentre gli statuti speciali tralasciando di considerare importanti
aspetti riguardanti le misure interventistiche, le disposizioni degli
statuti ordinari, invece, configurano la politica dell' intervento
pubblico in economia, come aspetto qualificante e fondamentale dell'
azione regionale, e disciplinano, in modo particolare, con
disposizioni dettagliate, forme e modalita' d' intervento regionale
nell' economia. le differenze di impostazione e formulazione delle
disposizioni degli statuti ordinari e speciali rispetto a quelle
contenute nell' art. 117 cost., riflettono le nuove concezioni sul
ruolo delle regioni nell' economia da vent' annni a questa parte.
questo allargamento di competenza delle regioni ordinarie non deve
fare obliterare il dato normativo fondamentale della maggiore
estensione ed importanza, sotto il profilo della materia e del grado
di competenza, delle regioni a statuto speciale. per quel che
riguarda gli interventi delle regioni concernenti la assunzione in
mano pubblica di attivita' ed imprese di interesse regionale, si puo'
constatare il tenore piu' cauto delle disposizioni contenute negli
statuti speciali, che attribuiscono una competenza concorrente o
ripartita in materia di assunzione di pubblici servizi. molto piu'
improntati verso un interventismo pubblico in economia appaiono gli
statuti delle regioni ordinarie. l' autore esemplifica tale
situazione citando le norme contenute negli art. 7 comma primo
statuto regione abruzzo, art. 56 statuto regione calabria, art. 4
comma terzo statuto regione campania. tali previsioni statutarie
richiamano l' attenzione sul problema della legittimazione delle
regioni ad operare collettivizzazioni di imprese a norma dell' art.
43 cost. l' autore ricorda il significato di collettivizzazione alla
luce dell' art. 43 cost.. tale avocazione puo' avere per oggetto
imprese private di preminente interesse generale, riferentisi a
servizi pubblici essenziali, fonti d' energia o a situazione di
monopolio. per l' autore un' interpretazione letterale delle
sopracitate disposizioni statutarie lascia la via aperta a soluzioni
affemative del problema dell' ammissibilita' di leggi regionali di
collettivizzazione secondo la formula dell' art. 43 cost. circa
questo punto, pero', la dottrina oscilla fra soluzioni negative ed
affermative. a) per la soluzione negativa vengono ricordate le tesi
del guarino; b) per la soluzione affermativa predominante e' la tesi
del palmerini. segue una dettagliata disamina delle indicazioni
emerse in dottrina. l' autore conclude il suo articolo esprimendo un
giudizio negativo e perplesso sui fenomeni a cui tale
collettivizzazione da' vita. infatti le forme di collettivizzazioni
connesse ai predetti interventi regionali nell' economia, possono
anche condurre all' acquisizione alla mano pubblica di imprese ed
attivita' economiche oltre i limiti apposti alle collettivizzazioni
di diritto ex art. 43 cost.
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