| l' a., esaminate le varie norme regolanti la materia, nel corso degli
anni, ne rileva la "ratio", comune ai vari legislatori, tendente ad
operare una differnziazione tra i vari docenti universitari
identificando tre categorie a) cultori della materia; b) cultori
della materia con sei anni di anzianita' e liberi docenti; c) i
liberi docenti confermati e gli incaricati della direzione di
istituto; il fatto che vi fosse tra queste un diverso trattamento
economico non puo' ritenersi incostituzionale. dubbi di
incostituzionalita' possono invece sorgere analizzando il 5 comma
art. 26 d.l. n. 163 1979; in quanto, in violazione della uguaglianza
consacrata nella cost., la norma potrebbe essere interpretata solo
nel senso di ritenere cinque anni di anzianita' come sufficienti per
equiparare il cultore al libero docente, ed undici per equipararlo al
libero docente confermato, rimanendo alle categorie indicate i nuovi
parametri 250; 320 o 375. si otterrebbe cosi' una tendenza alla
perequazione degli stipendi. l' a. si occupa poi dei docenti
incaricati a titolo retributivo interno, che comportano problemi per
l' assetto retributivo funzionale dei dipendenti dello stato. ad uopo
sono intervenute sentenze della c. cost. che hanno dichiarato
illegittimo, prima il primo comma r.d.l. 1 giugno 1976 n. 539 e, con
altra sentenza, l' art. 25 secondo e terzo comma d.p.r. 5 giugno 1965
n. 749. vi e' poi da definire la portata dell' art. 68 d.l. n. 163
1979 alla luce delle altre norme vigenti; l' a. rileva dapprima i
grossi problemi che scaturirebbero da una tendenza ad escludere il
rimanere in vita di disposizioni aventi riflessi economici, ma
esprime anche dubbi di incostituzionalita' soprattutto ove si
concretizzi una ipotesi di cumulo di attivita' tra quella di docente
ed ente pubblico o privato le cui retribuzioni non abbiano avuto le
variazioni disposte dal d.l. n. 163 del 1979, rilevando nella
fattispecie una violazione dell' art. 36 cost.
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