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137038
IDG811200107
81.12.00107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rizzi nicola
la tematica del controllo nello spettro economico-sociale dello stato contemporaneo e il ruolo delle figure magistratuali nel procedimento di controllo
Trib. amm. reg., an. 6 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 81-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02302; d1406
si rileva l' esigenza, non solo dottrinale, della indipendenza e imparzialita' della figura del magistrato preposto al controllo, al pari di quella del magistrato esercitante figura giurisdizionale; come e' previsto dalla costituzione e dalle norme vigenti. tale indipendenza puo' venir meno allorche' l' organo di controllo e' inserito nello stato-amministrazione, caratteristiche particolari attengono oggi alla posizione della corte dei conti che da luogo ad attivita' esterna rispetto al procedimento amministrativo ma che necesserebbe di una maggiore organizzazione e di una maggiore indipendenza dei magistrati ad essa appartenenti, rischiando altrimenti di venir meno la stessa efficienza di quella che k. h. hettlage definisce custode dei rapporti parlamento-governo, pur rilevando la necessita' di norme la cui necessita' si avverte analizzando le funzioni della corte. analizzando il procedimento di ammissione o meno al visto ed alla registrazione, previsto dal t. u. n. 1214 1934, cosi' come la disciplina scaturente da determinate impostazioni giurisprudenziali, si rileva che il comportamento dei magistrati che intervengono nel procedimento di controllo e' giuridicamente rilevante solo se posto in essere nell' ambito della normativa vigente, in considerazione anche dell' art. 1 l. 25 marzo 1953 n 161, cosi' che non e' possibile un riesame da alcun organo dello stato, potendo il governo soltanto chiedere, in caso di rifiuto, l' ammissione al visto con riserva. dall' analisi dei principi costituzionali si rileva la grande importanza della corte dei conti, avvallata dalla sentenza n. 226 del 1976, e l' innegabile appartenenza dei suoi componenti alla figura del magistrato, posizione che non viene sminuita dalla qualifica di "ausiliarita'" contenuta nell' art. 100 cost. ove si consideri la presenza di elementi riconducibili alla figura del contraddittorio nel procedimento di controllo della stessa. un ultima analisi attiene alle singole figure della corte dei conti: il presidente le cui attribuzioni sono regolate dall' ordinanza n 76 del 10/5/1976, il consigliere la cui importanza traspare evidente, alla luce della situazione reale, non mancando cio' di creare qualche perplessita' per la valorizzazione espansiva della funzione magistratuale istruttoria. alla luce di quanto sopra visto l' autore suggerisce la creazione di un collegamento tra magistrato istruttore e sezione di controllo, che renderebbe "completamente" assimilabile sul piano concreto il procedimento di controllo con il giudizio vero e proprio.
l. 21 marzo 1953 n. 161 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 100 cost. art. 107 cost. art. 101 cost.
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