| si rileva l' esigenza, non solo dottrinale, della indipendenza e
imparzialita' della figura del magistrato preposto al controllo, al
pari di quella del magistrato esercitante figura giurisdizionale;
come e' previsto dalla costituzione e dalle norme vigenti. tale
indipendenza puo' venir meno allorche' l' organo di controllo e'
inserito nello stato-amministrazione, caratteristiche particolari
attengono oggi alla posizione della corte dei conti che da luogo ad
attivita' esterna rispetto al procedimento amministrativo ma che
necesserebbe di una maggiore organizzazione e di una maggiore
indipendenza dei magistrati ad essa appartenenti, rischiando
altrimenti di venir meno la stessa efficienza di quella che k. h.
hettlage definisce custode dei rapporti parlamento-governo, pur
rilevando la necessita' di norme la cui necessita' si avverte
analizzando le funzioni della corte. analizzando il procedimento di
ammissione o meno al visto ed alla registrazione, previsto dal t. u.
n. 1214 1934, cosi' come la disciplina scaturente da determinate
impostazioni giurisprudenziali, si rileva che il comportamento dei
magistrati che intervengono nel procedimento di controllo e'
giuridicamente rilevante solo se posto in essere nell' ambito della
normativa vigente, in considerazione anche dell' art. 1 l. 25 marzo
1953 n 161, cosi' che non e' possibile un riesame da alcun organo
dello stato, potendo il governo soltanto chiedere, in caso di
rifiuto, l' ammissione al visto con riserva. dall' analisi dei
principi costituzionali si rileva la grande importanza della corte
dei conti, avvallata dalla sentenza n. 226 del 1976, e l' innegabile
appartenenza dei suoi componenti alla figura del magistrato,
posizione che non viene sminuita dalla qualifica di "ausiliarita'"
contenuta nell' art. 100 cost. ove si consideri la presenza di
elementi riconducibili alla figura del contraddittorio nel
procedimento di controllo della stessa. un ultima analisi attiene
alle singole figure della corte dei conti: il presidente le cui
attribuzioni sono regolate dall' ordinanza n 76 del 10/5/1976, il
consigliere la cui importanza traspare evidente, alla luce della
situazione reale, non mancando cio' di creare qualche perplessita'
per la valorizzazione espansiva della funzione magistratuale
istruttoria. alla luce di quanto sopra visto l' autore suggerisce la
creazione di un collegamento tra magistrato istruttore e sezione di
controllo, che renderebbe "completamente" assimilabile sul piano
concreto il procedimento di controllo con il giudizio vero e proprio.
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