| la questione prospettata circa la proponibilita' nel processo
amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle azioni
aventi ad oggetto la rivalutazione monetaria delle somme arretrate,
di cui sia riconosciuta la spettanza in dipendenza di un rapporto di
lavoro, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., si e' presentata a seguito
della l. 11 agosto 1973, n. 533 ma non ha ricevuto l' attenzione che
meritava. la giurisprudenza, anche se la controversia verteva su di
una materia di pubblico impiego, ha piuttosto frettolosamente
affidato la materia al giudice ordinario. la dottrina, rilevando gli
scarsi profili innovatori della legge istitutiva dei t.a.r., ha
recepito acriticamente la sistemazione di detta categoria nei diritti
patrimoniali conseguenziali. l' autore propende per la tesi secondo
cui i diritti patrimoniali presentando il connotato comune di
accedere, in forza di previsione legislativa, direttamente alla
pretesa principale, e di formare il contenuto, normativamente
predeterminato, di tale pretesa, possono formare oggetto di pronunce
da parte del giudice amministrativo. l' a. passando, a considerare il
valore della pronuncia interpretativa della corte costituzionale
dell' art. 429 c.p.c. trova apprezzabile la posizione del t.a.r.
piemonte, che in contrasto con la c. cost., ha rivendicato alla
competenza del giudice o ordinario o amministrativo la funzione di
interpretazione delle norme di diritto positivo. vi e', inoltre, una
disamina dell' art. 101 della costituzione, con particolare
riferimento al rapporto fra i giudici della detta corte ed il giudice
a quo. l' a., in conclusione, coglie l' occasione per elogiare la
qualificazione del problema fatta dal t.a.r. piemonte, ed auspica che
sia un precedente fondante per il futuro indirizzo della
gurisprudenza amministrativa.
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