| 137042 | |
| IDG811200112 | |
| 81.12.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| de luca flavio
| |
| sull' ordinanza di sospensione emanata dei t.a.r. e sulla sua
inpugnabilita'.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Trib. amm. reg., an. 6 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 171-185
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d15122; d15121; d15316; d4402
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| in seguito all' ordinanza n. 29 del 1977 della sez. iv del consiglio
di stato, l' attenzione della dottrina si e' concentrata sull'
impugnabilita' del provvedimento che decide l' istanza di sospensione
del processo cautelare. l' a. esamina le ragioni che hanno
determinato il consiglio di stato ad emettere l' ordinanza n. 29 del
1977. tali argomenti hanno provocato giudizi contrastanti su cui l'
a. si sofferma. dal problema del doppio grado di giurisdizione,
nascono ulteriori sviluppi: a) la natura "decisoria" dell' ordinanza
che decide l' istanza di sospensione: su cui l' a. non concorda con
il pensiero del consiglio di stato, ritenendo che tale atto non perda
la natura di provvedimento provvisorio, revocabile e non
pregiudicante l' esito del giudizio. b) l' autonomia del processo
cautelare amministrativo: su cui l' a. non condivide il grado
limitato d' autonomia riconosciuta dal consiglio di stato al processo
cautelare rispetto al processo d' impugnazione. il principio di
accessorieta' del giudizio cautelare rispetto al principale, ha
subito un nuovo scossone dalla decisione del t.a.r. del lazio, che ha
rilevato l' autonomia della legittimazione processuale all' azione
cautelare e l' impugnativa della stessa, con cui l' a. concorda
pienamente. va prospettandosi l' idea di un processo cautelare
amministrativo, che trova nel principale la sua ragion d' essere.
resta da sciogliere il nodo costituito dalla conciliazione della
provvisorieta' dell' ordinanza di sospensione con la mancanza di un
termine entro cui iniziare il giudizio di merito: il giudice dovrebbe
consentire l' iscrizione al ruolo sulla base del solo deposito della
sospensiva.
| |
| l. 6 dicembre 1971 n. 1034
o. n. 29 1977 sez. 4 cons. stato
ord. cons. stato sez. iv 21 febbraio 1977, n. 29
l. 3 gennaio 1978 n. 1
art. 337 c.p.c.
d.lg. 5 maggio 1948 n. 642
l. 6 dicembre 1971 n. 1034
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |