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137046
IDG811200117
81.12.00117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perticarari renato
esecuzione di giudicato amministrativo e giudizio di ottemperanza
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 2, pt. 3, pag. 438-441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15313; d1551; d15316
l' a. rileva la rispondenza della sentenza n. 79 21 febbraio 1979 t.a.r. ma. alla opinione giurisprudenziale che ritiene inammissibile il ricorso, ex art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, proposto per l' esecuzione di una decisione di rigetto che aveva ritenuto legittimo il provvedimento impugnato. tuttavia rileva la questione se un vizio nell' attivita' della p.a. ove si concretizzi una non perfetta esecuzione del giudicato consenta il ricorso per l' ottemperanza od il ricorso nelle forme ordinarie rilevando pero' la propensione della giurisprudenza per la seconda ipotesi. da cio' scaturiscono gli inconvenienti in parte mitigati da alcuni temperamenti che la giurisprudenza stessa ha cercato di introdurre che poco hanno risolto anche per scarsa omogeneita'. secondo l' autore va accolta una tesi piu' lata che consente il ricorso ex art. 27 n. 4 anche nei casi di ottemperanza viziata, ritenendo altresi' come in taluni casi sia utile esperire entrambi i giudizi. nel proseguire l' analisi della sentenza si rileva, come il venire in essere di nuove norme urbanistiche faccia venir meno la materia del contendere; ritenere il contrario significherebbe attribuire al giudicato amministrativo la capacita' di cristallizzare la situazione senza considerare gli interessi pubblici che dovrebbero prevalere sulle situazioni giuridiche dei privati fino a rendere "inutiliter data" una decisione amministrativa precedentemente emessa.
tar ma 21 febbraio 1979 n. 79 art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054
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