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137047
IDG811200120
81.12.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bozzi giuseppe
posizione degli organi di giustizia amministrativa nella costituzione
intervento nel seminario organizzato dall' assessorato affari del comune di venezia, universita' di venezia, presidenza del consiglio regionale veneto, venezia, 12-13 maggio 1978
Foro amm., an. 55 (1979), fasc. 4, pt. 13, pag. 804-807
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15; d02320
l' a. osserva come nella costituzione agli organi di giustizia amministrativa sia attribuita rilevanza sia sotto l' aspetto funzionale che sotto quello garantistico, e come in essa sia confluito il duplice filone storico che ha caratterizzato l' evoluzione istituzionale del consiglio di stato, fin dall' origine, quale organo di giustizia amministrativa, sia nell' aspetto di organo di consulenza tecnico-giuridica amministrativa, sia di organo propriamente giurisdizionale, ritiene pero' che alla funzione consultiva debba essere riconosciuta mera ed astratta rilevanza costituzionale e non natura di funzione costituzionale, e che soltanto l' esercizio della funzione giurisdizionale puo' ascriversi alle attivita' essenziali dello stato, non anche quello della funzione consultiva, sebbene delicatissima ed istituzionalmente legata alla giustizia nell' amministrazione. l' a. evidenzia infine come nel disegno costituzionale vi sia un marcato parallelismo fra organo centrale di giustizia amministrativa e di giurisdizione amministrativa di secondo grado ed organi decentrati aventi analoghe qualificazioni, parallelismo che si riassume nell' unita' organica dell' ordine giudiziario amministrativo.
art. 100 cost. art. 103 cost. art. 111 cost. art. 113 cost. art. 125 cost.
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