| l' a., accennando alle caratteristiche della normativa, sui danni
alla persona del viaggiatore nei trasporti ferroviari, vigente prima
delle radicali modifiche apportate dalla legge n. 754 del 1977, pone
in evidenza come la nozione di sinistro, comprendesse non tutti gli
eventi dannosi, ma solo quelli che di fatto dipendevano casualmente
da una anormalita' nei trasporti ferroviari; e come sorgesse,
peraltro, questione se il sinistro del viaggiatore, quale fatto
prodottosi in violazione del generale principio del neminen laedere,
potesse dar luogo anche a responsabilita' extracontrattuale, ai sensi
dell' art. 2043 c.c., in concorso con quella contrattuale. l' a.
rileva poi come tale principio sia venuto a cadere, nella sua
sostanza, per effetto della citata legge n. 754, che sancisce una
responsabilita' pressoche' oggettiva dell' amministrazione
ferroviaria in caso di incidente, che sia da porsi in rapporto con l'
esercizio ferroviario. esamina quindi la correlazione tra interesse e
rischio nella responsabilita' oggettiva, anche nell' esperienza di
altri paesi, e la legittimita' sul piano sociale di una nozione
oggettiva di colpa (c.d. rischio professionale). conclude svolgendo
alcune considerazioni circa la "logica" della responsabilita'
oggettiva, in un epoca in cui la colpa ha ormai perduto il valore di
unico criterio regolatore della responsabilita' umana.
| |