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| IDG811200141 | |
| 81.12.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| migliorini lorenzo
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| su di un caso di omessa comunicazione dell' avviso di udienza in
camera di consiglio
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| nota a ord. cons. stato sez. iv 19 gennaio 1979, n. 7
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| Foro amm., an. 55 (1979), fasc. 6, pt. 1b, pag. 1427-1431
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15121; d15122
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| l' a. commenta l' ordinanza annotata, con la quale il consiglio di
stato si e' pronunciato su di un caso di mancato avviso ai difensori
della fissazione della data di udienza in camera di consiglio per la
trattazione della istanza di sospensione della efficacia del
provvedimento impugnato. la riconosciuta legittimita' del mancato
avviso, secondo il consiglio di stato, e' motivata dal fatto di non
essere prescritto da una specifica normativa, ne' da principi
generali, essendo, per altro, l' audizione dei difensori subordinata
a una loro richiesta. l' a. rileva come la prassi di dare
comunicazione, con biglietto di cancelleria, della data dell' udienza
di discussione trovi invece riscontro in un dato normativo, l' art.
36 del regolamento di procedura del 1907, che indirettamente lo
ritiene necessario quando non venga rispettato il termine per l'
udienza di discussione in esso previsto, secondo l' a. anche l'
argomento, secondo cui l' obbligo della comunicazione sussisterebbe
solo nel caso di esplicita preventiva richiesta di audizione, non e'
risolutivo in quanto tale richiesta e' consentito sia formulata anche
nell' udienza stessa.
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| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 36 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
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